fbpx

Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia – D.M. n. 104 del 10 novembre 2011: chiarimenti

1119

Nota prot.n. 617 del 26 gennaio 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 26 gennaio 2012

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. 10.11.2011, n. 104 –

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla valutazione di certificazioni I.C.L. nell’ambito della procedura per la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia del personale ATA di cui al D.M. 10.11.2011, n. 104 –
Nel merito si richiama la nota 9319 del 14.11.2011 che fa espresso riferimento alle istruzioni operative già impartite con nota 1603 del 24.02.2011, in particolare alla lettera F, relative alle graduatorie permanenti del personale ATA ,
Si ribadisce, pertanto, che tutte le certificazioni concernenti le sigle EIPASS , I.C.L. e PEKIT sono riconducibili anche alla procedura in oggetto indicata e, come tale, trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al citato D.M. 104/2011.

Facendo seguito, poi, alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover precisare che nelle allegate tabelle al D.M. 104/2011 l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.

Fermo restando il criterio temporale di calcolo innanzi enunciato, nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata mese intero e come tale valutata.
Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.
Si ribadisce,altresì, che, qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

Si richiama all’attenzione, infine, che nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato tale servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

In questo articolo