Il servizio militare è valutabile anche se prestato non in costanza di nomina.
E’ oramai guerra dichiarata tra l’Anief ed il Miur. Il giovane sindacato non perdona e continua ad ottenere sentenze favorevoli. Ultima, sempre in Piemonte, Tribunale di Saluzzo, riguarda il mancato riconoscimento del punteggio militare negato dal Miur per l’applicazione del D.M. n. 44 del 12.05.2011 avente per oggetto l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, che all’art. 2, comma 6, ha stabilito “[…] Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina[…]”.
Ebbene, già in fase di presentazione delle domande di aggiornamento, nella primavera del 2011, l’Anief nella persona del Presidente Marcello Pacifico e dell’Ufficio Legale, avevano chiaramente anticipato l’errore di percorso e che la negazione del punteggio avrebbe legittimato i docenti a ricorrere in quanto titolari del diritto soggettivo alla disapplicazione del D.M. n. 44 del 12.05.2011.
Parole al vento, ne il Miur ne altri sindacati (che forse con troppa superficialità stoppano ab origine le posizioni dell’Anief), ci hanno creduto.
Risultato, dopo una serie di Ordinanze, il 12 settembre il Giudice del Lavoro di Saluzzo ha riconosciuto nel merito il diritto rivendicato dal docente ed ha sancito l’ennesimo successo dell’Anief e dei suoi legali, che apre un’altra breccia.
L’avv. Giovanni Rinaldi di Biella e i colleghi Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci di Palermo, manifestano la loro soddisfazione e annunciano che dopo questa sentenza centinaia, saranno i docenti che potranno agire per rivendicare il diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti nella graduatoria ad esaurimento, in alcuni casi essenziali per ottenere una cattedra o addirittura per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.
Giustissima la sentenza, riferisce l’Avv. Giovanni Rinaldi, proprio per rispettare il disposto di cui all’art. 52 della Costituzione, secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la “posizione di lavoro” del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”, (Cassazione civile, sez. Lav, 1 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, al servizio scolastico.
Il D.M. n. 44 del 12.05.2011, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.
E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d’accesso all’insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l’obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all’arruolamento.
CHI RIFIUTAVA L’ARRUOLAMENTO ERA DICHIARATO “DISERTORE”.
È, dunque, evidente che, prima dell’assolvimento di tale obbligo, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo” non poteva partecipare nemmeno alla procedura d’inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto e quindi non poteva aspirare a una “nomina d’insegnamento”.
Subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia prestato in costanza di nomina, significa richiedere una condizione impossibile.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-saluzzo-sentenza-del-12-settembre-2012/