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Supplenze: le norme su sostegno e posto comune

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Lalla da orizzontescuola – Alcuni docenti ci chiedono di conoscere la normativa secondo la quale gli Uffici Scolastici attribuiscono le supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno con priorità su posto di sostegno, rendendo di fatto quasi impossibile scegliere il posto comune e se sia possibile abbandonare senza sanzioni una supplenza già accettata su sostegno per una su posto comune.

La normativa
Art.3 comma del D.M n. 131 del 13 giugno 2007 (Regolamento delle supplenze)

  • I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

La circolare di Istruzioni operative per l’a.s. 2012/13, in fase di emanazione
“Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento”
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici Territoriali dell’USR e delle “scuole di riferimento” si ribadise l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
E’ allora possibile cambiare una supplenza già accettata su sostegno per una su posto comune?
Allo stato attuale della normativa il cambio è possibile solo

  • nel periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze
  • prima della stipula dei relativi contratti (intendendo con tale formulazione la presa di servizio, che si effettua quando si presenta a scuola la proposta di nomina)
  • solo se la prima supplenza è al 30 giugno e la seconda al 31 agosto

Ferme restando le prime due condizioni, il cambio di una supplenza al 30 giugno su sostegno per un’altra sempre al 30 giugno su posto comune non è possibile. Il Regolamento delle supplenze e la circolare sulle istruzioni operative per il corrente anno scolastico (qualora volessimo considerarla esistente) non riportano il passaggio esistente fino a qualche anno fa ” c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione”
Quindi, escludendo i docenti dell’ex D.M. 21/05, che hanno il vincolo di accettazione con priorità della nomina su sostegno, il docente che si trovi nella condizione di poter scegliere sia la supplenza su posto di sostegno che su posto comune, deve effettuare la scelta a priori, con i rischi connessi.

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