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Supplenze: attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore

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Lalla da orizzontescuola: Le disposizioni normative per cui i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, possono accettare spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

La procedura
Gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore sono presentate nel prospetto delle disponibilità ai fini delle nomine da Graduatoria ad esaurimento solo se contribuiscono alla formazione di cattedre orario esterne.

Non fanno parte delle disponibilità le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non hanno concorso alla formazione di cattedre orario esterne.

Essi però non possono essere assegnati, ma utilizzati per formare cattedre o posti orario (quindi ad orario intero), o spezzoni in ogni caso superiori alle 6 ore, come riportato nelle Istruzioni operative diramate da quegli Ambiti territoriali che si prendono cura di mettere per iscritto i criteri seguiti per le nomine, come

Cosa accade quando dopo le operazioni di nomina dalle Graduatorie ad esaurimento da parte degli Ambiti Territoriale o delle Scuole Polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore?

Questi vanno restituiti ai Dirigenti Scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine:

1) ai docenti a tempo determinato, in servizio presso quella scuola, con diritto al completamento di orario

2) ai docenti in servizio presso quella scuola
a) prima ai docenti a tempo indeterminato
b) poi a docenti a tempo determinato

3) Solo dopo aver esaurito questa fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, il Dirigente Scolastico ricorrerà alle Graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Tale normativa, introdotta per la prima volta con la Legge Finanziaria 2002, è stata da sempre oggetto di controversia, dal momento che solo in forma residuale tali spezzoni vengono attribuiti dalle graduatorie di istituto, molto più spesso rimangono appannaggio dei docenti a tempo indeterminato che, nell’esercitare un proprio diritto, sono altresì causa della perdita di occasioni di lavoro per i colleghi precari, che dallo spezzone possono derivare il punteggio annuale necessario ai fini della graduatoria, nonchè un minimo di retribuzione.

Limitatamente alla provincia di Modena per l’a.s. 2011/12è stato raggiunto un accordo sindacale per il conferimento, limitatamente alla scuola secondaria di II grado, degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore settimanali in sede di convocazione. Accordo non reiterato per l’a.s. 2012/13  – comunicato della FLC CGIL

FAQ

1) il docente a tempo determinato che debba completare l’orario, può con uno spezzone, superare le 18 ore?
No, il completamento deve avvenire “fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”, (art. 4 Regolamento delle supplenze), quindi 18 ore nella scuola secondaria. Le ore oltre le 18 possono invece essere conferite come “aggiuntive”, tenendo sempre conto della procedura.

2) Quante ore aggiuntive è possibile accettare?
Le ore aggiuntive all’orario intero di cattedra possono essere max 6: “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.” (art. 1 Regolamento delle supplenze)

3) Qual è il requisito per poter accettare lo spezzone pari o inferiore a 6 ore?
L’abilitazione per la specifica classe di concorso

4) Il completamento con spezzoni pari o inferiori a 6 ore spetta anche al docente di sostegno?
Sì, nulla vieta di svolgere servizio nello stesso anno scolastico per il sostegno e per classe comune, purchè in possesso della specifica abilitazione.

5) Lo spezzone pari o inferiore a 6 ore può essere assegnato d’ufficio dal Dirigente Scolastico?
No, la proposta degli spezzoni deve essere estesa a tutti i docenti, bisogna individuare eventuali criteri di scelta in caso di pari requisiti, inoltre lo spezzone può essere attribuito solo con il consenso del docente.

6) Il docente con nomina su spezzone può accettare, ad una successiva convocazione, un completamento con uno spezzone pari o inferiore a 6 ore?
No, perchè tali spezzoni non compaiono tra le disponibilità messe a disposizione dell’Ufficio Scolastico territoriale come scelta singola

7) Se un docente alla convocazione scinde una cattedra orario esterna, e rimane uno spezzone pari o inferiore alle 6 ore, questi come viene utilizzato?
L’UST deve verificare la possibilità di utilizzarlo nuovamente per la formazione di una cattedra ad orario completa, altrimenti lo restituisce alla scuola in cui si è verificata la disponibilità.

7) Fino a quale data gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore devono essere considerati liberi, cioè attribuibili dalle graduatorie ad esaurimento?
Fino a quando l’UST non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per quell’anno scolastico. In alcune province ciò avviene anche ad anno scolastico inoltrato; fino a quella data lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”

8) Uno spezzone pari o inferiore alle 6 ore, derivato dalla scissione della cattedra per allattamento, può essere attribuito ai docenti in servizio nella scuola secondo le norme indicate?
No, in questo caso si tratta di uno spezzone per supplenza breve, per il quale bisogna necessariamente ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di istituto.

9) Uno spezzone derivante dalla trasformazione di un contratto in par time può essere offerto ai docenti in servizio nella stessa istuzione scolastica?
No, la circolare del 25 settembre 2007 “Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno : confermando le precedenti circolari è ribadito che al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre”.

10) Le ore aggiuntive vanno retribuite al 30 giugno o 31 agosto?
Tali ore sono retribuite dal Tesoro con un trattamento economico pari a 1/18 dello stipendio tabellare in godimento, compresa la tredicesima mensilità e l’I.I.S. Se presenti in organico di diritto, le ore vanno retribuite al 31 agosto.

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