Le OO.SS. firmatarie dei CCNL hanno concordato rispettivamente con Agidae e Aninsei la disciplina dei contratti a termine in applicazione di quanto disposto dalla nuova normativa limitatamente al cd periodo di latenza tra un contratto e l’altro.
Tali modifiche, riassunte nel citato articolo 46 bis, riguardano tra l’altro il DLgs 368/01 con particolare riguardo al cosiddetto periodo di latenza tra un contratto a termine e l’altro. Se in via generale l’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro rimane di 60 giorni, se il contratto a termine è inferiore a 6 mesi o 90 giorni nel caso di contratto a termine superiore a 6 mesi, la nuova normativa consente nel caso di contratti stagionali e in tutti quelli previsti dalla contrattazione collettiva, anche decentrata, di ridurre il periodo di latenza da un contratto ad un altro – ovviamente sempre riferito allo stesso lavoratore, alla stessa impresa e alla stessa mansione – rispettivamente, a 20 nel primo caso o 30 giorni qualora il contratto sia superiore a 6 mesi.
Da qui la necessità di regolamentare in via contrattuale le disposizioni sopra richiamate per consentire alle scuole non statali aderenti ad Agidae e Aninsei il rinnovo dei contratti a termine, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalla legislazione di riferimento in maniera funzionale sia per le scuole che per i lavoratori. Per quanto invece riguarda la Fism, nella riunione del 10 settembre non è stato raggiunto alcun accordo in quanto tale organizzazione ha posto condizioni pregiudiziali inaccettabili.
Le norme di latenza tra un contratto e l’altro così come modificate dall’art. 46 bis della sopra citata legge sono state pertanto recepite dalla contrattazione collettiva nazionale dalle rispettive Commissione Paritetiche Nazionali:
- delibera Commissione Paritetica Nazionale Aninsei del 7 agosto 2012;
- delibera Commissione Paritetica Nazionale Agidae del 7 settembre 2012.
Per quanto invece riguarda la Fism nella riunione del 10 settembre non è stato raggiunto alcun accordo, in quanto questa associazione datoriale/padronale ha posto delle pregiudiziali pesanti tanto da portare le Organizzazioni sindacali a ritenere inaccettabile e ingiustificata sia da un punto di vista giuridico che economico la richiesta della controparte di prevedere la reiterazione di contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi, elevandolo fino a 60 mesi per tutte le figure professionali benché attraverso il ricorso alla cosiddetta deroga assistita.
Si sottolinea che tale disposizione, qualora fosse prevista dalla contrattazione territoriale, stride apertamente con quanto disposto dall’art. 9 e dall’art. 10 del CCNL, che definisce le materie oggetto di contrattazione di secondo livello su base regionale/territoriale e di singola istituzione scolastica. In ogni caso per la FLC CGIL il ricorso alla deroga assistita per contratti a termine reiterati e superiori al massimo dei 36 mesi è consentito solo nel caso di personale docente non abilitato per consentire loro di ottenere il titolo abilitante.
Mentre sull’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro di cui all’art. 46 bis della legge 134/2012 che ha modificato l’art. 9 lettera h) della Legge 92/12 le Organizzazioni sindacali hanno precisato che in detta circostanza opera chiaramente e pienamente quanto già disposto parzialmente disposto dall’art. 11.4 del CCNL ovvero che il periodo di intervallo è ridotto a 20 e 30 giorni rispettivamente per i contratti a termine inferiori o superiori a 6 mesi così come hanno novellato le recenti disposizioni legislative sopra richiamate.
- legge 134 del 7 agosto 2012 conversione dl 83 12 sviluppo
- decreto legge 83 del 22 giugno 2012 misure urgenti per le infrastrutture l edilizia e i trasporti
- legge 92 del 28 giugno 2012 modifiche introdotte dalla legge 134 12
- agidae delibera della commissione paritetica del 7 settembre 2012
- aninsei delibera della commissione paretica nazionale del 7 agosto 2012