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Liquidazione ferie non fruite – articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95.

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Con il messaggio 113/2012 del 24 luglio u.s. si informava della sospensione da parte di questa Direzione del pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato. Tale sospensione ha comunque riguardato anche tutte le altre tipologie di personale.A seguito del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato  alla liquidazione di tutte le ferie non fruite, purché maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n.135 del 7 agosto, si comunica che questa Direzione ha provveduto alla rimozione da centro di tutte le sospensioni – comprese quelle effettuate direttamente da codesti uffici – e provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con la prossima emissione urgente di venerdì  14 settembre. Al fine di agevolare le operazioni di verifica saranno tempestivamente predisposti e inviati appositi elenchi alle caselle di posta istituzionali degli uffici interessati. Sarà cura di codesti uffici procedere all’eventuale sospensione del pagamento entro le ore 16,00 del 14 settembre.Si sottolinea infine che, per il futuro, dovrà essere cura di codesti uffici effettuare segnalazioni per il pagamento di  ferie non godute esclusivamente per periodi maturati prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge.
IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

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