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Le ultime novità sul concorso

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Aggiorniamo le notizie riguardo la procedura concorsuale con la pubblicazione della bozza del bando riguardante lo svolgimento delle prove e la valutazione dei titoli. Ricordiamo che tali testi debbono ancora avere il parere del Cnpi.
Estratto della bozza di decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione
 
Art. 5 – Prova di preselezione
1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione unica per tutte i posti le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione verbale del testo, delle competenze informatiche e linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. La prova consta di 50 quesiti a risposta multipla così ripartiti:
– capacità logiche 15 domande;
– capacità di comprensione verbale del testo 15 domande;
– competenze informatiche 10 domande;
– conoscenza della lingua straniera 10 domande.
Il candidato deve rispondere entro il tempo massimo di 50 minuti La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale –0,5 punti.
4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova di preselezione comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. L’esito della prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
3. Il diario della prova è reso noto almeno 20 giorni prima del suo svolgimento tramite pubblicazione del relativo avviso:
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami;
– sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Ministero;
– sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura concorsuale.
4. Le sedi di svolgimento della prova in ogni regione e la ripartizione dei candidati presso ciascuna sede sono pubblicate sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali.
5. Le pubblicazioni di cui ai commi 3 e 4 hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che non ricevono dall’Ufficio scolastico regionale comunicazione di-esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
8. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.
Articolo 6 – Prove scritte
1. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 7 sono ammessi a sostenere la prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale e relativa alle discipline oggetto di insegnamento nelle cattedre e posti per cui è indetta la procedura concorsuale.
2. La prova scritta consiste in una prova semi strutturata con griglia nazionale di valutazione composta da una serie di quesiti a risposta aperta e finalizzata a valutare la padronanza delle discipline, anche attraverso gli opportuni riferimenti interdisciplinari.
3. La prova scritta dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria è costituita anche da una prova atta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
5. Ai candidati di cui all’articolo 10 la commissione assegna, per la prova scritta, un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 10. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi.
5. Il punteggio ottenuto nella prova di cui al presente comma costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 12.
 
Articolo 7 – Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova di cui all’articolo 8.
2. La prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso e valuta la padronanza delle medesime da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC e agli studenti con bisogni speciali.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della calendarizzazione della sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
4. La prova orale accerta le competenze di trasmissione delle discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso per cui si concorre, nonché le competenze informatiche e di conversazione nella lingua prescelta dal candidato.
5. La prova orale dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.
6. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
7. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
TABELLA A
 
Tipologia
Punteggio
A.1
Titolo di abilitazione o di idoneità specifico per l’accesso al concorso (Massimo punti 6)
 
A.1.1
Abilitazione specifica conseguita attraverso: la laurea in Scienze della Formazione primaria, la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, i corsi accademici di secondo livello abilitanti istituiti dalle istituzioni dell’AFAM ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, i corsi accademici di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 508/1999 e successive modificazioni, ovvero abilitazione specifica conseguita, ivi compresi i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. (nota 1),  Inclusione in graduatoria specifica di merito di precedenti concorsi per titoli ed esami.
Alle abilitazioni conseguite presso le SISS, al punteggio spettante si aggiunge 1 punto
Punti
1.25 da 60 a 70
2.50 da 71 a 80
3.75 da 81 a 90
5.00 da 91 a 100
A.2
Ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici Afam, altri titoli professionali (Massimo punti 6) (nota 4)
 
A.2.1
Abilitazione in altra classe di concorso o laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria, o abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia.Inserimento nella graduatoria di merito concorsuale di altro concorso.
Punti 2
A.2.2
Abilitazione altrimenti conseguita in altra classe di concorso prevista dal DM 39/1998.(nota 5) (nota 6)
Punti 1
A.2.3
Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale.(nota 5)
Punti 2
A.2.4
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso.  (nota 5) (nota 7)
Punti 1.50
A.2.5
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale. (nota 5) (nota 7)
Punti 0.50
A.2.6
Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma accademico di II livello, ulteriore rispetto al titolo specifico di insegnamento. (nota 5)
Punti 3
A.2.7
Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso 345/ A e 346/A, per i concorsi relativi alla scuola primaria.     (nota 5)
Punti 3
A.2.8
Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12 per i concorsi relativi alla scuola primaria. (nota 5)
Punti 2
A.2.9
Laurea triennale. (nota 5)
Punti 2
A.2.10
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, nell’ambito delle TIC.(nota 5)
Punti 1
A.2.11
Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
Punti 1
A.2.12
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, sui disturbi specifici di apprendimento
Punti 0.25
A.2.13
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali.
Punti 0.25
A.2.14
Certificazione CeClil o titolo conseguito all’estero, abilitante all’insegnamento Clil nel paese in cui è stato conseguito.
 
Punti 1
A.2.15
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, negli ambiti dell’internazionalizzazione e della interculturalità.
Punti 0.25
A.2.16
Certificazione DITALS (livello DITALS II)
Punti 0.25
B.1
Area delle alte professionalità (Massimo punti 5)
 
B.1.1
Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005.
Punti 4
B.1.2
Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero attività di insegnamento, svolta per almeno due anni accademici, anche non consecutivi,con contratto di diritto privato in corsi ufficiali di insegnamento, in ambito inerente gli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione, negli atenei o nelle istituzioni Afam.
Punti 3
B.1.3
Abilitazione all’esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso.
Punti 1
B.1.4
Pubblicazioni (Massimo punti 3)
B.1.5
Pubblicazioni di articoli e/o libri strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della specifica classe di concorso.(nota 8)
Punti 0,20 per ogni articolo.
Punti 1 per ogni pubblicazione
NOTE
Nota 1: Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 2: I punteggi dei titoli diversamente classificati devono essere riportati su base centodieci. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 3: I diplomi diversamente classificati devono essere riportati a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 4: Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.
Nota 5: Tutti i titoli dal punto A. 2.2 al punto A.2.10 compresi, per essere valutati ai sensi della presente tabella, devono essere conseguiti successivamente al titolo di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura concorsuale.
Nota 6: Il candidato, che ha utilizzato come titolo di accesso una abilitazione riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, ha diritto alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta.
Nota 7: I diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, i master universitari di I o II livello di durata annuale sono valutati una sola volta e purché non ricompresi in altre tipologie di titoli.
Nota 8: Il punteggio di 0.20 attribuito ad ogni articolo, ed un punto attribuito a ciascuna pubblicazione, sommati devono essere complessivamente massimo di 3 punti.
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