Lalla da orizzontescuola- I docenti nominati a tempo indeterminato dal 1° settembre 2012 e i docenti con nomina annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) possono richiedere di svolgere l’orario di servizio in regime di part time. Vi indichiamo i riferimenti normativi e la procedura per la richiesta.
Part time per i docenti a tempo determinato
Il riferimento normativo è contenuto nelle Istruzioni operative per il conferimento delle supplenze diramate dal Ministero il 10 agosto 2011: “Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.”
Pertanto, alle convocazioni per l’assegnazione delle supplenze i docenti possono accettare un incarico ad orario intero e poi richiedere al Dirigente Scolastico la trasformazione del rapporto di lavoro in part time.
Si ritiene che le presenti disposizioni saranno confermate anche nelle Istruzioni operative dell’a.s. 2012/13, non ancora pubblicate.
Part time per i docenti neo immessi in ruolo
Il riferimento normativo è contenuto nel punto A20 dell’Allegato A “E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai
sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008”
Per i docenti di ruolo la durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale per l’anno scolastico successivo, presentando domanda di revoca del part time entro il 15 marzo all’Ambito Territoriale della sede di titolarità.
Il CCNL 2006 2009, richiamato nelle Istruzioni operative, ci fornisce queste indicazioni sul part time:
art. 25 comma 6: ” L’assunzione tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.”
art. 39 comma 3: “Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.”
In ogni caso la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Orario di lavoro
L’art. 39 individua anche le modalità di realizzazione del part time:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 6125.
Quesiti
1) La richiesta di part time va presentata alla convocazione o al Dirigente Scolastico?
Al Dirigente Scolastico, infatti l’Ambito territoriale o il Dirigente della Scuola polo preposti al conferimento delle supplenze propongono un’offerta di supplenza, ma il contratto viene perfezionato con il dirigente scolastico della scuola individuata. In ogni caso, ai docenti a tempo determinato è sempre consigliabile comunicare all’Ambito territoriale, all’atto di accettazione della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time.
2) Chi decide se attribuire il part time? Il DS o l’Ufficio Scolastico territoriale?
E’ il DS a decidere, acquisiti tutti i dati necessari per una corretta valutazione del caso. Questo perchè il contratto viene stipulato con il DS
3) Il Dirigente Scolastico può negare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale? Quali sono le novità introdotte dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011?
Di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.
La novità più consistente della Circolare è dunque che la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata
La valutazione dell’istanza si basa su 3 elementi:
- la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
- l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
- l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente
L’istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l’attivazione del controllo giudiziale.
Hanno precedenza:
- i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
- lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
- lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
- lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave
4) Qual è la data di termine del contratto part time?
La risposta è contenuta in una risposta fornita dal Ministero ad apposito quesito dell’USR Emilia-Romagna
5) Lo spezzone residuato da quale graduatoria sarà proposto?
Lo spezzone derivante dalla trasformazione di un rapporto di lavoro in part time deve essere messo a disposizione dell’Ambito territoriale per ulteriori convocazioni come soppravenuta disponibilità (nel caso di spezzoni superiore a 6 ore) o, nel caso di spezzone pari o inferiore alle 6 ore, tramite le Graduatorie di istituto.
La nota del 25 settembre 2007 afferma infatti che possono essere conferiti al personale interno solo gli spezzoni in quanto tali e non quelli derivati dalla frantumazione delle cattedre:
“Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”
In ogni caso la supplenza derivata dallo spezzone avrà durata fino al 30 giugno, anche se la cattedra originaria era al 31 agosto.
6) Il docente che ottiene il part time può accedere ad altri incarichi?
Sì, “previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.”
Quindi il docente può svolgere altra attività lavorativa con un datore di lavoro privato, ma non può accettare altre supplenze per lo stesso anno scolastico, neanche nelle scuole non statali.
E’ possibile cumulare un rapporto di lavoro con un datore di lavoro privato se l’orario di lavoro in part time è di un numero di ore non superiore al 50% dell’orario obbligatorio settimanale.
7) La retribuzione e il punteggio restano invariati?
La retribuzione sarà proporzionale al numero di ore stabilite nel contratto a tempo parziale, mentre il punteggio valido per le graduatorie resta invariato, dal momento che la durata del contratto è comunque quella stabilita dal contratto per orario intero.
8) Come si calcola il numero di giorni di ferie spettanti?
Per le ferie bisogna distinguere tra part time orizzontale e verticale.
Part time orizzontale: i docenti hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
Part time verticale: il numero di giorni di ferie sarà proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno
Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate.
Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
9) Il docente con contratto a tempo parziale è esonerato da alcune attività?
Riportiamo a questo proposito la risposta dell’USR Veneto ad una richiesta della FGU relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time.
10) Il docente in regime di part time può beneficiare dei tre giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104/92?
Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana), mentre per il part time verticale limitata ad alcuni giorni della settimana la circolare INPS del 22 luglio 2000 ha disposto che:
“il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso”
11) Il docente in part time può fruire dei congedi parentali?
Riportiamo in merito una risposta della FGU (ex Gilda):
“In via preliminare, occorre precisare che il principio della proporzionalità è insito nello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto la sua ratio sembra rinvenirsi nella necessità di mantenere un quadro di generale equilibrio delle tutele previste per i dipendenti a prescindere dalla diversità delle tipologie del rapporto di lavoro instaurato. Una diversa interpretazione comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il personale in part-time, con la conseguente penalizzazione dei dipendenti a tempo pieno.
Proprio per queste considerazioni la regolamentazione del tempo parziale ha previsto e prevede nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’applicazione di tale criterio che, anche se non esplicitamente disciplinato, viene richiamato nel CCNL/2007 nella parte dell’art. 39, comma 8, in cui si fa riferimento all’applicabilità al personale a tempo parziale degli istituti contrattuali compatibili, tenendo conto “della ridotta durata della prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento”.
L’art. 12, comma 6 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Di conseguenza le assenza dovute a congedo parentale, si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio. Per esempio: se un docente che lavora nei giorni di martedì e giovedì chiede 10 giorni di astensione facoltativa a partire dal martedì, tali giornate verranno conteggiate come segue: dal mercoledì 15 aprile al giovedì 23 aprile con rientro il servizio il giorno 28 aprile, martedì.”
12) Se alle nomine per il conferimento delle supplenze si accetta una proposta di supplenza per un numero di ore inferiore a quello di cattedra, vuol dire che si è in regime di part time?
No, in quel caso si è accettato uno spezzone e il trattamento sarà uguale a quello di una cattedra ad orario intero (con retribuzione proporzionale), mentre il part time deriva dalla scissione della cattedra ad orario intero, con apposita domanda.
13) Come si struttura il part time per il docente che ha accettato cattedra ad orario intero ma con servizio su più scuole?
Una risposta è fornita dall’Ambito Territoriale di Lucca: “Per le cattedre articolate su più scuole, il servizio del docente con contratto di part-time è riferito alle ore presso la scuola su cui poggia la cattedra esterna”
14) Il docente in regime di part time è obbligato alla presentazione della domanda per la partecipazione in qualità di commissario agli esami di Stato?
No, in questo caso la partecipazione è facoltativa. La relativa circolare viene emanata annualmente a ridosso della presentazione delle domande, ma di solito in essasi legge:
Personale obbligato alla presentazione della scheda: […]
” Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno”
15) Il part time può essere richiesto anche per una supplenza breve conferita dalle Graduatorie di istituto?
In linea teorica sì, perchè il riferimento è nel CCNL, che non distingue tra le varie tipologie di incarico. Questo può essere utile nel momento in cui viene offerta una supplenza ad orario intero e di questa non può essere accettato solo uno spezzone, non trovandosi nella condizione di dover completare l’orario. Tuttavia molto dipende dalla durata dell’incarico, dal momento che la richiesta di part time va ad incidere sulla percentuale massima annua a disposizione per il part time.
16) Il part time permette di raggiungere i 180 giorni utili per il superamento del periodo di prova?
In base all’art. 438 comma 2 del Testo Unico: “ il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra”
In merito negli ultimi anni sono stati posti diversi quesiti.
La Gilda degli Insegnanti (adesso FGU) nel numero di aprile 2009 di Professione Docente così rispondeva:
“Se si tratta di tempo parziale con un’articolazione del servizio su tutti i giorni lavorativi, il cosiddetto tempo parziale orizzontale, si possono facilmente raggiungere i 180 giorni utili per la validazione dell’anno di prova e di formazione.
Negli altri due casi previsti dall’O.M. 446/97, e cioè il tempo parziale su non meno di tre giorni alla settimana o “su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia scolastica”, si ricorda che, in mancanza di regolamentazione specifica che limiti la validità del servizio prestato come part-time verticale, lo stesso periodo è calcolato, al pari del part-time orizzontale, come se fosse a tempo pieno.
Il dirigente scolastico procederà alla rilevazione puntuale degli effettivi giorni di servizio prestati.
Ciò non significa che un docente, che realizzi, ad esempio, la sua prestazione part-time in tre giorni lavorativi non possa, opportunamente sfruttando la normativa vigente, conseguire il numero minimo di giorni ai fini del superamento del periodo di prova. Infatti ai giorni effettivamente prestati (se non si assenta, in caso di calendario scolastico sviluppato su 33 settimane presterebbe servizio per 99 giorni) si possono aggiungere (la norma lo consente) le domeniche, l’eventuale giorno libero per organizzazione orariale di istituto, i giorni di festività infrasettimanale, le vacanze di Natale e Pasqua, i giorni di partecipazione per attività funzionali all’insegnamento prestate al di fuori dei giorni di attività di insegnamento, i giorni in cui ha effettuato attività di formazione e aggiornamento (se non cadenti in giorni di servizio di insegnamento.
17) Nel periodo tra la presentazione della domanda e la comunicazione della decisione del Dirigente, il docente deve comunque svolgere servizio per l’orario intero?
Sì, non avendo alcuna dispensa in merito.
18) Il docente a t.d. può richiedere il part time anche nel corso dell’anno scolastico?
Sì, la richiesta può avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Avviene infatti che prima del 31 dicembre vengano assegnate supplenze fino al 30 giugno, o comunque che si verifichino situazioni non prospettate che portano alla richiesta. Naturalmente bisogna sempre tener conto della percentuale provinciale da rispettare, che nel corso dell’anno scolastico potrebbe anche essere satura. Non da ultimo tener conto delle ricadute didattiche di questa scelta.
19) I docenti di ruolo in che periodo dell’anno possono richiedere il part time?
Per i docenti a tempo indeterminato il termine ultimo per inoltrare la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in part time è il 15 marzo di ogni anno, per l’anno scolastico successivo. In questo caso le domande, inoltrate al dirigente scolastico, vengono poi trasmesse all’Ufficio scolastico territoriale, che le elabora e assegna il part time in ragione del limite del 25% dell’organico provinciale.
20) Chi stipula materialmente il contratto?
E’ il Dirigente scolastico a firmarlo. La variazione dell’orario di servizio va comunicata tempestivamente al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato Ufficio Stipendi Pubblica Istruzione- e copia del contratto stipulato dal Dirigente scolastico deve essere inviato all’Ufficio Scolastico Territoriale, che ne curerà l’acquisizione al S.I.D.I.