Lalla da orizzontescuola.it – Ci riferiamo in questo articolo al docente precario che ha avuto un contratto fino al 31 agosto e che dal 1° settembre è disoccupato, in attesa delle nuove nomine annuali. Domanda di disoccupazione ordinarie e TFR gli adempimenti burocratici spettanti.
Purtroppo, come abbiamo avuto modo di sottolineare con l’articolo E’ prassi assegnare le supplenze annuali a settembre. I danni per il supplente e disagi per gli Uffici Scolastici in molte province il conferimento delle nomine a tempo determinato dalle Graduatorie ad esaurimento ha inizio questa settimana, per cui anche i docenti con contratto fino al 31 agosto 2012 subiscono un’interruzione della carriera lavorativa alla quale bisogna far fronte con due importanti adempimenti
- La domanda di disoccupazione ordinaria
Tale domanda può essere presentata solo se spettante
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Uno dei requisiti indispensabili per aver diritto all’indennità di disoccupazione è il requisito dell’ anzianità contributiva , cioè il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. (Art. 19 del Regio Decreto Legge 14/4/39, N° 636)
Nel caso di rapporto di lavoro concluso il 31/10/2005, il biennio di riferimento sarà dal 1/11/2003 al 31/10/2005, quindi per soddisfare il requisito di anzianità contributiva almeno un contributo utile settimanale dovrà essere versato PRIMA di questo periodo.
REQUISITO CONTRIBUTIVO
Perché sia soddisfatto il requisito contributivo , è necessario che il lavoratore possa far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. (Art. 19 del Regio Decreto Legge 14/4/39, N° 636)
Consideriamo un rapporto di lavoro concluso il 31/10/2005, il biennio di riferimento sarà dal 1/11/2003 al 31/10/2005, quindi per soddisfare il requisito contributivo , i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo. Se in questo periodo dovesse risultare della contribuzione non utile, quest’ ultima permetterà la retrodatazione del biennio.
Ricordiamo che dal 1° aprile 2012 la domanda va presentata esclusivamente in modalità on line
Domanda di disoccupazione dal 1° aprile solo per via telematica
Il docente deciderà se presentare la domanda di disoccuazione ordinaria anche in relazione alla possibilità di presentare a marzo quella con requisiti ordinari e agli eventuali incarichi di questi giorni per gli esami di recupero dei debiti.
- La richiesta di TFR
Il TFR, trattamento di fine rapporto verrà liquidato nei prossimi mesi, indipendentemente dalla stipula di un nuovo contratto
I nuovi termini di liquidazione sono previsti dal decreto legge n. 138/2001 in caso di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso.
“In questi casi Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano passati sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Trascorso il termine gli uffici devono pagare la prestazione entro 3 mesi. Dopo il periodo complessivo di 270 giorni sono dovuti gli interessi”