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1° settembre 2012: chi deve prendere servizio?

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Il punto di Paolo1974  da orizzontescuola- Presa di servizio il 1° settembre: chi deve prendere servizio? Quali sono le particolarità per il fatto che il 1° settembre è di sabato? Come sono considerati i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni?

L’art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione) prevede che “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.

Nel caso il 1° settembre cada di domenica l’inizio dell’anno scolastico è prorogato al giorno successivo secondo l’art. 155, comma 3 del Codice di procedura civile: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Quale decorrenza avrebbero in questo caso i contratti stipulati dal personale della scuola?
La loro validità giuridica ed economica non cambierebbe e rimarrebbe quindi riferita al 1° settembre (anche se tale giorno cade di domenica).

In tal senso recita la C.M. n. 95/2002 (che sicuramente non dovremo dimenticare il prossimo anno scolastico quando il 1° settembre cadrà di domenica): “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

Quindi apparentemente nessun problema per questo anno scolastico, visto che il 1° settembre cade di sabato. Apparentemente…

Personale assunto a tempo indeterminato

Poniamo che in una scuola x il Consiglio d’Istituto abbia deliberato per l’anno scolastico 2012/13 l’orario articolato in cinque giorni per tutto il personale (docenti e ATA) con la chiusura della scuola nella giornata di sabato (la c.d. “settimana corta”). Quindi anche se non siamo in un periodo di lezioni sabato 1° settembre la scuola sarà chiusa.

La nostra attenzione è rivolta in questo caso ai docenti neo immessi in ruolo o neo trasferiti/assegnati/utilizzati che dovranno comunque perfezionare l’avvenuta immissione o mobilità e prendere servizio il 1° settembre nella loro “nuova” scuola.

Per alcuni di loro infatti, come per esempio per i neoimmessi in ruolo, il 1° settembre comincia il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli altri casi inizia il “nuovo” rapporto di lavoro con una scuola che non è più quella in cui si è prestato servizio fino al 31/8 (trasferimento definitivo/passaggio di cattedra o ruolo/assegnazioni/utilizzi).

Non dimentichiamo che la data del 1° settembre è più volte ripetuta nel CCNI (contratto sulla mobilità 2012/13), e l’art. 6 comma 1a indica chiaramente che “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”

L’inizio dell’anno scolastico è appunto il 1° settembre.

Per una scuola in cui si attua la settimana corta e quindi la chiusura di sabato, compreso il 1° settembre, il nostro consiglio è solo uno: lasciare la scuola aperta in tale giorno e permettere così di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro con la materiale presa di servizio. In questo caso il Dirigente Scolastico organizzerà anche il relativo recupero per il personale Ata interessato.

Se non si vuole seguire questo consiglio si dovrà necessariamente applicare l’analogia tra la chiusura della scuola di sabato e il giorno festivo, e quindi in base all’art. 155 del Codice di procedura civile già citato prevedere la presa di servizio il primo giorno seguente non festivo ovvero lunedì 3 settembre.

In questo caso è bene però precisare che sarà una scelta della scuola quella della chiusura del sabato che non potrà avere nessuna ripercussione sul personale, il quale appunto sarà impossibilitato materialmente a prendere servizio ma non per sua scelta.
Quindi i contratti stipulati dai docenti neo immessi e/o la presa di servizio degli altri docenti citati devono comunque essere considerati validi a tutti gli effetti dal 1° settembre.

In ogni caso consigliamo ai docenti interessati di contattare la nuova scuola per avere delle istruzioni al riguardo.

Personale assunto a tempo determinato

L’inizio dell’anno scolastico nella giornata di sabato potrebbe riguardare anche il personale assunto a tempo determinato per gli incarichi annuali (al 30/6 o 31/8) gestiti dagli Uffici Scolastici Territoriali.

In questo caso se le operazioni di nomina a tempo determinato si concludono entro il 31/8, allora è sicuramente possibile la presa di servizio il 1° settembre, anche se di sabato; se si dovessero invece concludere nella stessa giornata del 1° settembre il docente potrebbe prendere servizio anche il lunedì successivo, se per ragioni di tempo è impossibilitato a raggiungere materialmente la scuola. O ancora, come detto in precedenza per il personale assunto a tempo indeterminato, se si debba assumere servizio in una scuola che adotta la settimana corta e risulta quindi chiusa il 1° settembre.

Anche in questi casi si suggerisce al docente interessato di prendere contatti con la scuola in cui si è stati nominati, tenendo oltretutto presente che il tempo previsto tra l’accettazione della supplenza in sede di convocazione da parte dell’UST e la materiale presa di servizio è di regola di 24 ore (pensiamo ai docenti di fuori provincia che accettano l’incarico tramite delega).

Dal momento però che il 1° settembre è di sabato e la presa di servizio non potrà certo avvenire nella giornata di domenica, nel caso in cui l’accettazione della supplenza dovesse avvenire il 1° settembre ma il supplente è impossibilitato ad effettuare la presa di servizio, da tale data dovrà partire anche la decorrenza economica del contratto (quindi anche se il supplente assume servizio il lunedì successivo).

Tutti i docenti sono obbligati ad assumere servizio il 1° settembre?

È un punto questo sul quale vogliamo sia posta molta attenzione perché risulta che la cosa non sia ancora chiara a diversi docenti ma soprattutto Dirigenti. È infatti a questi ultimi che ci rivolgiamo maggiormente.

Nella Guida Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezione abbiamo già avuto occasione di ribadire che al di fuori del periodo di lezione non esiste alcun obbligo per il docente riguardo la presenza a scuola in base al proprio orario d’insegnamento né di alcuna firma su un ipotetico registro da depositare in segreteria o presidenza.

Ritorniamo quindi sull’argomento e facciamo chiarezza anche per quanto riguarda il periodo che va dal 1° settembre al giorno dell’inizio delle lezioni previsto autonomamente da ogni regione.

Come già detto, chi deve perfezionare materialmente il proprio rapporto di lavoro il 1° settembre sono i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30/6 o 31/8 (se le operazioni di nomina si concludono entro il 31/8) e i docenti a tempo indeterminato neo immessi in ruolo o trasferiti secondo la mobilità ordinaria ad altra sede, o ancora quei docenti che dal 1° settembre sono assegnati o utilizzati in altra scuola rispetto la precedente.

In queste categorie potremmo anche includere i docenti a tempo indeterminato che per tutto l’anno scolastico precedente, quindi fino al 31/8/2012, avevano ottenuto particolari congedi o aspettative previste dal CCNL/2007 o da altre norme (aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca; congedo biennale per assistenza all’handicap; aspettativa per mandato parlamentare ecc.).

Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:

  • Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
  • Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1° settembre 2012.
  • Alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 24 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente) dal 1° settembre al giorno prima che inizino le lezioni.

Su quest’ultimo punto basterebbe leggere l’art. 28 comma 5 del CCNL/2007:
“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Pertanto l’obbligo di rispettare l’orario d’insegnamento inizia per il docente “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale…”.
È evidente che il calendario regionale non decreta l’inizio e la fine dell’anno scolastico (1° settembre e 31 agosto per tutto il personale, come da art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94) ma quello delle lezioni (una data di inizio e fine che può variare da regione a regione e che devono rispettare docenti e allievi).
Infatti non vi può essere attività d’insegnamento senza allievi (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).

Ma un’altra cosa che preme evidenziare è che come accade dal termine delle lezioni al 30/6, le attività che si svolgono a scuola dal 1° settembre all’inizio delle lezioni devono necessariamente rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza essere comprese nelle 40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007.

Ricordiamo che l’art. 28 comma 4 stabilisce che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29/3 lettere a e b) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).

In particolare vi invitiamo a leggere la Guida alle attività funzionali all’insegnamento art 29 ccnl/2007

In conclusione

Le attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni, rientrano nel monte ore previsto all’art. 29/3 sopra citato.

Nei giorni che vanno dal 1° settembre all’inizio delle lezioni non vi è un servizio dovuto dal docente in sostituzione dell’attività di insegnamento. Di conseguenza nei giorni in cui il docente non è interessato alle attività collegiali non avrà alcun obbligo di firma o di presenza a scuola.

Chiediamo quindi alle RSU di vigilare e ai Dirigenti di attenersi a quanto stabilito dal CCNL/2007.

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