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Richiesta al Ministro di riconoscere il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02

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Gruppo Coordinamento Diploma Magistrale – Egregio Ministro, Egregio Sottosegretario ci permettiamo di scrivere alle SS.VV. perché non ci è chiaro per quale motivo il Ministro nell’intervento alla festa del PD abbia affermato che al concorso potranno partecipare coloro che hanno conseguito l’abilitazione nonché coloro che hanno conseguito i titoli di diploma magistrale nei corsi iniziati entro il 1997-98 e conclusi entro il 2001-02.

Dobbiamo cogliere questa affermazione nel senso che questi ultimi, ad avviso del Ministro, non rientrano a pieno titolo nella categoria degli abilitati ? Perché la distinzione tra “abilitati” e “diplomati magistrale”, quasi una “categoria a parte” ?

Siamo certi che le SS.VV. siano pienamente a conoscenza delle norme stabilite dall’art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/94 e dall’art. 15 comma 7 del DPR 323/1998 che sanciscono in modo chiaro che il diploma è titolo che abilita in modo permanente all’insegnamento nella scuola elementare, oltre a costituire titolo di ammissione, in via permanente, ai concorsi.

Cogliamo, comunque, l’occasione per ricordare quanto espressamente stabilito dalla Legge.

D.Lgs. 297/1994 (testo unico sulla scuola), art. 197 comma 1:
“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.”

D.P.R. 323/1998, art. 15 comma 7:
“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”

Crediamo sia superfluo precisare che se il bando di concorso non dovesse far rientrare a pieno titolo i possessori di diploma di maturità magistrale tra coloro che possono parteciparvi in quanto in possesso di abilitazione, il bando stesso rischierà di essere oggetto di impugnazione presso il TAR in quanto porrebbe in discussione, elemento per noi non accettabile, il valore di abilitazione all’insegnamento del titolo conseguito, così come sancito, come è ben noto, da precise Norme del Diritto.

Con l’occasione ricordiamo che, proprio recentemente, l’On. Ciccanti in data 26.06.2012 ha presentato un’interrogazione al Ministro in cui affermava, peraltro, che: “mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;”

Del resto, lo stesso ex Ministro Luigi Berlinguer in una nota del 1997 (peraltro, come noto, depositata agli atti dei numerosi ricorsi presentati presso il TAR) affermava che il titolo avrebbe conservato per sempre il suo valore abilitante.

Poiché le parole sono importanti, soprattutto nel linguaggio giuridico, ci permettiamo, quindi, di chiedere, pubblicamente, che Codesto Ministero affermi, in modo inequivocabile, il valore abilitante permanente del titolo così come espressamente dichiarato dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

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