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Concorso Dirigenti in Lombardia. Consiglio di Stato rigetta istanza cautelare, scuole lombarde nel caos

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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012. L’Udienza collegiale è avvenuta ieri 28 agosto alle ore 16 e terminata alle 17. E adesso?

Ricordiamo che una sentenza del Tar Lomabrdia aveva allungato l’ombra dell’irregolarità nel concorso a dirigente, soprattutto a seguito dell’utilizzo di buste che non permettevano l’anonimato dei candidati.

Il Presidente del Consiglio di Stato in udienza straordinaria aveva stabilito, con Decreto d’urgenza n. 3218/12 del 3 agosto 2012, la revoca della sentenza del TAR Lombardia ed aveva permesso quindi la ripresa delle procedure preparatorie alle nomine, in attesa del testo definitivo del Consiglio previsto per il 28 agosto.

E così, infatti, è stato. L’USR Lombardia ha avviato le procedure per assumere i vincitori di concorso, attraverso la conferma delle graduatorie di merito e la richiesta di esprimere la sede.

Ieri la doccia fredda. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. E adesso?

Staremo a vedere le reazioni, anche politiche. Tra gli scenari più plausibili la procastinazione delle assunzioni previste per il primo settembre e l’avvio delle procedure per l’assegnazione della reggenza per le 355 scuole lombarde senza dirigente, in attesa del definitivo scioglimento del contenzioso.

Pubblichiamo il testo dell’ordinanza del CdS

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
[…], rappresentati e difesi dall’avvocato […];
nei confronti di
[…]
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[…]
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi, Barboni, per sè e per delega degli avvocati Angiolini e Nespor, Resta, Bertone, Pugliano e Zenga.

Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in relazione alle questioni preliminari poste con l’atto di appello: a) i candidati che hanno superato le prove scritte non sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio; b) la proposizione del ricorso collettivo è ammissibile quando, come nella specie, viene dedotto un motivo (violazione delle regole dell’anonimato) il cui accoglimento determina un vantaggio per tutte le parti ricorrenti;
che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);
che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio;
che, per le ragioni sin qui esposte, l’appello cautelare deve essere rigettato;
che fissa, per trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012;
che le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.
Le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:

[…]

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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