IN RISPOSTA AL PROF. MAURIZIO …
La Legge n. 6/2004, ai due istituti di tutela legale già esistenti, cioè il tutore e il curatore, aggiunge anche quello dell’Amministratore di Sostegno, con “la finalità di tutelare …le persone prive in parte o in tutto di autonomia“. (Art. 1)
L’art. 2 della legge n. 6/2004, modifica anche la RUBRICA DEL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE, e inserisce l’Amministratore di Sostegno, nelle “misure di Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
Il sostantivo “protezione” di cui alla rubrica del titolo XII, del Codice Civile, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di “tutela”.
Non vi è alcun dubbio quindi che anche l’Amministratore di Sostegno rientra a pieno titolo negli istituti di tutela legale di cui all’art. 7, p. V del CCNI sulla mobilità.
Tale art. infatti, prevede la legale tutela, fra i titoli di precedenza nella mobilità, in modo generico, senza specificare quale tipo di tutela. Proprio alla luce di tale genericità, si devono intendere tutte le forme di protezione e di tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l’Interdizione, l’Inabilitazione e l’Amministratore di Sostegno
CONDIVIDO PIENAMENTE QUANTO SCRITTO DAL PROF. CIARDO. ANCHE SE IL TUTORE, IL CURATORE E L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO HANNO POTERI E MANSIONI UNA DIVERSA DALL’ALTRA, RESTANO INDISCUTIBILMENTE TRE ISTITUTI DI “TUTELA LEGALE”
HO L’IMPRESSIONE CHE IL PROF. MAURIZIO ABBIA FATTO UN PO DI CONFUSIONE O CHE NON ABBIA COLTO CIO CHE è RIPORTATO NELL’ARTICOLO. LO SI INVITA PERTANTO A LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SCRITTO DAL PROF. CIARDO
ANCHE IO HO SEGUITO CIRCA 4 RICORSI TUTTI ANDATI A BUON FINE …
SALUTI
AVV. MARTELLA