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Guida sulle immissioni in ruolo 2012/13

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Lalla DA ORIZZONTESCUOLA – Il Ministero ha emanato il decreto n. 74/2012 e la circolare n. 6103 del 10 agosto 2012 sulle nomine in ruolo per l’a.s. 2012/13. Le nomine vanno conferite per il 50% dalle graduatorie di merito del concorso ordinario e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento. Analizziamo in modo analitico i contenuti, ricordando che le operazioni avranno inizio dopo giorno 20 agosto ed entro il 31. Il 1° settembre 2012 scatta la decorrenza giuridica ed economica del contratto.

Quante assunzioni saranno realizzate?

Il contingente è stato fissato in 21.112 unità di personale docente ed educativo (corrispondente esattamente al numero delle cessazioni). Il Ministero ha poi distribito questo numero tra le classi di concorso, posti di insegnamento risultate vacanti in ogni provincia. Il numero indicato nelle tabelle è il numero massimo di assunzioni che l’Ufficio preposto può realizzare.

Quando si svolgeranno le operazioni di nomina?

Il Ministero ha comunicato che le operazioni avranno avvio dopo il 20 agosto. Per l’a.s. 212/13 il Ministero affianca alle modalità tradizionali di convocazione (telegramma per il concorso ordinario, avviso sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali) la possibilità di essere convocati tramite PEC. L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), per quanto auspicato nell’ottica del progetto di informatizzazione in atto del rapporto tra P.A e cittadino, non può considerarsi esclusivo. Pertanto verificate che la PEC funzioni, altrimenti riceverete la convocazione tradizionale

N. B. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

Il Ministero quest’anno ha dato delle indicazioni ben precise

Le operazioni di nomina dovranno essere effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell‟a.s. 2010/2011, da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti “ a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari.

Graduatoria esaurita
Se il posto non può essere assegnato

  • in assenza della graduatoria
  • per esaurimento della graduatoria interessata
  • perchè il posto in organico di diritto è venuto meno nell’adeguamento all’organico di fatto
  • per effetto dell’utilizzazione di personale docente in esubero

l’eccedenza deve essere destinata ad altra graduatoria

Come viene compiuta la scelta?

Il posto dovrà essere destinato, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, compreso il sostegno.
Si terrà conto delle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico.
Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

Come si assegnano i posti del contingente

  • Innanzitutto bisogna vedere se ci sono recuperi da effettuare rispetto alla precedente tornata di immissioni in ruolo
  • poi procedere alla suddivisione al 50% tra le due graduatorie (GM e GaE)
  • qualora il numero risulti dispari l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

Le riserve
La quota di riserva da calcolare sulla dotazione di 10.000 unità di personale riferita all’a.s. 2010/11 va correttamente imputata e calcolata in base al nuovo totale complessivo delle assunzioni riferibile al medesimo anno scolastico.

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

Assunzioni su posto di sostegno

Avvengono sempre al 50% tra le due graduatorie (ricordiamo che per le Graduatorie di merito ogni anno vengono ricostituiti gli elenchi aggiuntivi, comprendenti coloro che avevano svolto il concorso e solo successivamente hanno acquisito la specializzazione per il sostegno) Saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine.
Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.

Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.

Completate le nomine dagli elenchi, per la graduatoria del concorso si passa allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi.

L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti – su base provinciale – e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 – su base regionale – considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 (e non reiterati nell’anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell’anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.4.1999, fermo restando che i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti.

Gli elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di questa graduatoria unica (ma che è esaurita in quasi tutta Italia, infatti le nomine dagli elenchi aggiuntivi di sostegno sono sempre numerose).

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Personale educativo

Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

Strumento musicale nella scuola media (classe 77/A)

Dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia ( ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia
(ex seconda fascia).

Nomine in ruolo in surroga

Assunzioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto possono non andare a buon fine (il docente non accetta la proposta), pertanto sarà necessario proporre nuovamente la cattedra. Dopo il 31 agosto i contratti a tempo indeterminato avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2012/2013 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

Cosa comporta accettare o rinunciare alla proposta?

L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.16, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

Documentazione

Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

Trasferimento, utilizzazione e assegnazione provvisoria in altra provincia

Secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge 12/07/2011 n. 106, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.

Vincolo su sostegno

Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Part time per i docenti neo immessi in ruolo
E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

Assunzioni in scuole speciali per minorati della vista e dell’udito e didattica Montessori
Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).
Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori.

Assunzione per lingua inglese scuola primaria

All’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra dedeve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2012/2013.

Scelta della sede
La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere.

I docenti assunti nell’a.s. 2012/13 sceglieranno una sede provvisoria, scegliendo tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico.

La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2013/2014.

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