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Come si ricolloca il docente in esubero. Perchè la spending review per quest’anno potrebbe non valere

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Lalla  da orizzontescuola – Indichiamo la sequenza operativa che gli Uffici Scolastici Provinciali dovranno seguire per la ricollocazione dei docenti in esubero. Le operazioni devono seguire l’ipotesi di contratto per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2012/13 e il DL 95/12 (spending review). Ma il contratto non è stato approvato e soprattutto non ha recepito le indicazioni della spending review. Nonostante ciò, senza normativa, gli Uffici stanno pubblicando le graduatorie.

Avvertenza: la prima operazione da compiere è l’assorbimento del suddetto personale, risultato in soprannumero, titolare DOP o senza sede in organico di diritto, nella formulazione dell’organico di fatto. Solo qualora ciò non sia possibile si renderà necessario proseguire con l’articolato della normativa, che di seguito andiamo ad indicare.

Art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di contratto Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2012/13

3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione.

Art. 5 comma 6 “Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale. Le predette assegnazioni d’ufficio sono disposte
solo per posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza”

L’art. 14 commi 17 – 19 del DL 95/12 ha introdotto altri criteri

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dal ’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”

Queste norme però non sono comprese nell’Ipotesi di contratto di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, pertanto se applicate potrebbero essere oggetto di contenzioso.

Inoltre bisogna dire che queste operazioni vengono compiute dagli Uffici Scolastici prima delle operazioni di immissioni in ruolo, quindi in questi giorni. Il decreto n. 74 del 10 agosto 2012 prevede infatti

2.4 Le operazioni di nomina dovranno tener conto sia degli eventuali posti rimasti accantonati sul contingente dell’a.s. 2010/2011, da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti “ a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari, sia dell’eventuale utilizzazione di personale in esubero su determinate classi di concorso in attuazione dei criteri di cui all’art. 14, commi 17-20 del DL n. 95/2012.”

In realtà questa è la prima versione del decreto, mentre per una probabile svista queste righe sono saltate nella decreto firmato dal Ministero. Svista nel decreto assunzioni docenti su collocamento personale in esubero

La norma è però richiamata nella circolare n. 6103 dello stesso 10 agosto 2012

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del presente DM, relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 in corso di conversione ed in particolare sull’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.

Tale utilizzazione prioritaria deve essere esperita, verificando l’eventuale possesso di altro, idoneo titolo di studio, prima del previsto transito nl ruoli del personale ATA, anche nei riguardi del personale docente attualmente titolare nelle classi di concorso C999 e C555 di cui la comma 14 dell’art. 14 del DL n. 95/2012.”

Il problema. La Funzione Pubblica, il cui parere è indispensabile per rendere effettivo il Contratto su Utilizzazioni e Assegnazioni provvisoria, non approvato il testo, chiedendo all’Amministrazione di rivederlo proprio nei punti in cui si parla di ricollocamento dei docenti in esubero, come aveva già chiesto in interventi precedenti.

Contratto Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2012/13, la Funzione Pubblica non approva

Purtroppo in questi giorni non si registrano presenze nei corridoi del Ministero, per cui riteniamo impossibile che si verifichi una convocazione urgente delle Organizzazioni sindacali (anche queste ultime in vacanza). Per cui, anche se non in regola, si prosegue con l’Ipotesi di contratto, anche se non ufficiale. E su questa si costruisce un intero anno scolastico.

E anche se la riunione avvenisse la prossima settimana (vi faremo sapere), prende piede l’ipotesi che l’Amministrazione, per tirarsi fuori dall’impasse, pubblichi un’Ordinanza, o addirittura proroghi quella dello scorso anno.

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