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CIRCOLARE ORGANICI DI FATTO: CHIARIMENTI SULLE ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

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Come già in precedenza, sarà assegnato mediamente un docente ogni due alunni disabili. E’ stata però recepita la sentenza della Corte Costituzionale sui posti in deroga. In data 18 Luglio il MIUR ha pubblicato la consueta circolare sui criteri da utilizzare in vista delle nomine annuali degli insegnanti a tempo determinato, che stabilisce le modalità per individuare quello che viene definito “organico di fatto”. Quest’ultimo, come stabilito da una precedente nota ministeriale, non potrà superare la consistenza di quello già previsto per l’anno scolastico 2011/2012. Importanti le precisazioni sui criteri per individuare la consistenza degli incarichi per il sostegno.
I POSTI DI SOSTEGNO – La circolare stabilisce che per le nuove certificazioni le commissioni mediche addette alla valutazione della diagnosi per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno devono essere integrate da un rappresentante dell’INPS. Indica poi che l’organico di sostegno sarà assegnato nella media di un posto ogni due alunni disabili. Si tratta di una disposizione ormai consolidata, che non si discosta da quanto previsto negli anni scorsi. Un aspetto invece molto significativo, che lo scorso anno scolastico ha portato all’assegnazione di numerosi posti di sostegno, anche a seguito dei ricorsi delle famiglie ai tribunali amministrativi (TAR), è la disposizione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10, che stabilisce il ricorso ai posti in deroga, rispetto all’assegnazione media di 1:2, nelle situazioni di disabilità grave. Quest’ultima, anche a seguito delle vittorie riportate in tali ricorsi, è stata infatti recepita e richiamata dalla stessa circolare in esame. Vengono pertanto indicate anche le modalità per accedere, nei casi previsti, alle ore di sostegno in deroga.
I POSTI IN DEROGA – Nella circolare, infatti, viene indicato che ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza, devono essere autorizzati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le esigenze rilevate dalla L. n. 296/06. I posti devono essere assegnati dopo aver accertato la presenza delle condizioni previste dalla citata sentenza. Il testo procede invitando a contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e raccomandando la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, limitando, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.  Si ricorda che il termine di ultimazione delle operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico è il 31 Agosto. Dopo questa data, anche la composizione delle classi non può essere più modificata. Pertanto, i genitori di alunni con certificazione che attesti gravità, che non avessero ottenuto quanto richiesto, potranno eventualmente presentare ricorso entro e non oltre tale scadenza.
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