La valutazione del servizio militare, nell’ordinamento scolastico, è prevista da una norma speciale, e cioè dal comma 7 dell’art. 485 decreto legislativo 297/94, che espressamente afferma: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Quindi il servizio militare vale come servizio di insegnamento ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento, infatti, la preclusione di valutazione del servizio militare rimane possibile solo per i concorsi pubblici, mentre non lo è per le graduatorie a esaurimento che non sono concorsi, ma elenchi di soggetti già in possesso dei titoli necessari per accedere all’insegnamento, in attesa dell’immissione in ruolo.
Da quanto detto è facile dedurre che il periodo di servizio militare di leva prestato da un insegnante, debba essere considerato e valutato non solo agli effetti della carriera, nel caso in cui il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie ad esaurimento formulate proprio allo scopo della sua immissione in ruolo.
Sono ormai numerose le ordinanze amministrative favorevoli agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che richiedono la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.