Ufficio Stampa Anief – Discriminatoria e fortemente penalizzante la nota Miur n. 5837 del 31 luglio 2012 che nega il servizio a chi si è inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia rispetto a quella di inserimento nel Salva-precari.
Ancora una volta il Ministero “interpreta” e “chiarisce” in maniera recidiva su questioni già discusse e ampiamente decise nei tribunali di tutta Italia. È ormai assodato, infatti, che il personale della scuola che si sposta di provincia ha diritto a portare con sé tutto il proprio punteggio, sulla base del quale si inserirà nella graduatoria di pertinenza. Per i docenti la mancata applicazione di questo principio, riconosciuto in tutti i tribunali e dalla Corte costituzionale, ha portato alla nota vicenda delle “code della vergogna”. Adesso il Miur sembra volerci riprovare con il personale Ata, al quale viene negato il punteggio eventualmente maturato in virtù dell’inserimento negli elenchi del Salva-precari se ha richiesto il trasferimento in altra graduatoria provinciale.
Il Direttore Generale per il personale scolastico, dott. Luciano Chiappetta, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata dall’Anief all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha inteso chiarire con la nota di fine luglio quanto da lui stesso affermato in una precedente nota (n. 1293 del 22 febbraio 2012) dichiarando – a proposito dei punti 4 e 5 di quest’ultima – che “la dizione “a carattere provinciale”, non sembra presentare particolare difficoltà interpretative”, ovvero che “i periodi riconosciuti in virtù delle norme suddette [ i DD.MM. n. 82, n. 100, n. 68, n. 80 e n. 92] ai candidati beneficiari delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 10/11/2011, n. 104, competono unicamente a coloro che producono domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti della stessa provincia di inserimento negli elenchi prioritari”.
Ci chiediamo sulla base di quali fonti normative il dott. Chiappetta possa basare tale auto-interpretazione del suo stesso pensiero: il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, all’art. 1 comma 6, afferma, infatti, che “Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009”; inoltre, al successivo art. 3 comma 1, lo stesso D.M. dispone che “Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1” (grassetto nostro).
Se, come crediamo, sia il personale Ata che i dirigenti del Miur parlano la stessa lingua, la lettura diretta del decreto chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio che il “carattere provinciale” di cui si parla sia riferito esclusivamente alla modalità di compilazione e gestione delle graduatorie prioritarie salva-precari, e non alla gestione del punteggio derivante. Non a caso, infatti, l’art. 1 afferma in modo inequivocabile che il punteggio derivante dal Salva-precari possa essere utilizzato dal personale Ata in occasione dell’aggiornamento o dell’inserimento nelle graduatorie permanenti. Considerato che il godimento dei benefici del Salva-precari, sempre ai sensi del citato comma 6 art. 1 D.M. 82/2009, è riservato a coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti del personale Ata, è chiaro che il riferimento alla spendibilità del punteggio derivante possa essere collegato esclusivamente proprio alla possibilità di inserimento nelle graduatorie di altra provincia.
Giova appena sottolineare come le considerazioni fin qui esposte valgano anche per gli altri DD.MM. che hanno disciplinato il Salva-precari, che sul punto non hanno mai proposto modifiche.
Pertanto, ANIEF considera l’interpretazione fornita dalla Direzione Generale Miur per il personale scolastico del tutto errata in quanto non rispecchia in alcun modo la volontà espressa nei decreti ministeriali Salva-precari né tantomeno quella del legislatore (commi 2 e 4, art. 1 D.L. 25/09/2009 n. 134 coordinato con la legge di conversione 24/11/2009 n. 167).
Il personale Ata interessato dovrà preliminarmente produrre reclamo (anche avverso le graduatorie definitive, ove il punteggio in questione, prima riconosciuto nelle provvisorie, dovesse poi essere decurtato alla pubblicazione delle definitive) utilizzando il modello scaricabile dal link in calce al presente comunicato.