Dopo averne discusso seguendo indiscrezioni, dichiarazioni, comunicati, finalmente pubblichiamo il testo integraledell'”Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”
Nel testo vengono date indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica, le modalità di organizzazione dell’insegnamento, i criteri per la scelta dei libri di testo e i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione.
Particolare rilevanza ha la parte relativa ai titoli che qualificano all’insegnamento di religione. Riportiamo lo stralcio dell’intesa.
4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario magg10re;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
4.2.2. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano.
L’insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
4.3.1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell’anno scolastico 2016-2017, l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a. l) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b) nelle scuole dell’infanzia e primarie:
b.!) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;
b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-20