Respinto, in commissione bilancio, l’emendamento 5.45 che intendeva escludere il personale della scuola supplente temporaneo dalla norma che vieta il pagamento delle ferie per tutti i dipendenti pubblici.
L’onorevole Bastico ha tacciato come “assurdo l’atteggiamento negativo del governo e dei relatori, che lede un diritto costituzionalmente garantito”.
Come sarà possibile riconoscere il diritto alle ferie ad un supplente?
Infatti, il supplente al 30 giugno non potrà usufruire di tutti i giorni a sua disposizione durante l’anno (ben 30 o 32 durante la sospensione delle attività didattiche + festività soppresse), oltre ai 6 dei quali si può usufruire durante l’anno ma senza onere per lo Stato, a meno di una modifica del contratto collettivo. Stessa cosa per i supplenti saltuari che maturano le ferie in base ai giorni di effettivo servizio.
Anche quando fosse modificato il contratto e consentito di usufruire delle ferie durante l’attività didattica, ci chiediamo quali effetti potrebbe avere sugli studenti l’assenza per 30 giorni di un docente, costretto ad andare in ferie, durante il corso dell’anno.
L’impressione è che questa Spending review si stia facendo con i paraocchi, senza analizzare l’effettiva realizzabilità dei provvedimenti e misurazione degli effetti. O si vorrebbe negare il diritto alle ferie?
In questo articolo dimostriamo ampiamente come un docente al 30.6 non potrà fruire delle ferie, né se obbligato ma neanche di sua volontà, perché non ha giorni a disposizione per farlo. Mentre solo chi è al 31/8 potrà incorrere in alcuni casi specifici nella non monetizzazione delle ferie: