Il punto di paolo1974 da orizzontescuola – In attesa di eventuali emendamenti che ci auguriamo escludano totalmente il comparto scuola dai provvedimenti finora previsti dal Decreto Legge n.95 (Spending review), facciamo il punto sulla questione della non monetizzazione delle ferie che riguarderebbe il personale assunto a tempo determinato.
L’art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede che
“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La nuova disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del decreto n. 95.
La data di decorrenza è il 7 luglio 2012.
In prima analisi appare evidente che tale applicazione non possa avere valore retroattivo, quindi le ferie per il personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2012 (che è la questione che sembra spaventare di più) devono necessariamente essere monetizzate, ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL/2007 che il decreto sembrerebbe avere disapplicato solo a partire dal 7 luglio.
A parere di chi scrive a vederla “solo” così si partirebbe da un punto di vista sbagliato, cioè considerando esclusivamente la questione della retroattività.
Bisognerebbe invece partire dall’assunto che il docente con un contratto al 30.6 (compreso il docente che dal 30.6 ha avuto una proroga per gli esami di stato di II grado i quali si possono essere protratti anche dopo il 7 luglio 2012) non può rientrare nei dettami del decreto per l’ovvio motivo che è impossibilitato a fruire delle ferie maturate (se escludiamo i 6 giorni che sono gli unici da poter fruire durante il periodo delle lezioni e per i quali è obbligatorio trovare un sostituto) perché il “rispettivo ordinamento” non lo prevede, e né tanto meno queste possono essere imposte d’ufficio dal Dirigente scolastico nei periodi di Natale e Pasqua (ci mancherebbe solo questo).
Se poi qualcuno di buona volontà si volesse impegnare con la fantasia e pensare alla possibilità di fruizione delle ferie nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni e il 30.6, sarebbe banale ricordargli gli obblighi di servizio di questo periodo legati alle attività di scrutinio e di valutazione, per non parlare degli esami di Stato, se ci riferiamo ai docenti della secondaria (ovviamente i docenti che non hanno obbligo di esami dovranno partecipare, salvo legittimo impedimento, alle attività collegiali già deliberate ad inizio anno e inserite nel piano della attività).
Quale sarebbe dunque il periodo in cui il personale docente con contratto al 30.6 potrebbe fruire obbligatoriamente delle ferie? E come potrebbe mai il Dirigente imporgliele per un periodo di tempo di 32 giorni (o 30) + 4 giorni di festività soppresse?
Ammesso che volessimo ancora utilizzare un po’ di fantasia non si arriverebbe a tale numero di giorni neanche sommando i periodi di sospensione delle attività durante le vacanze di Natale e Pasqua a quelli che intercorrono tra il 1 settembre e l’inizio delle lezioni (magari solo per i giorni in cui il docente non è impegnato nelle attività a carattere collegiale). Ma, per rimanere nel campo della fantasia, in questo caso dovrebbe verificarsi la condizione (che è ormai più un caso fortuito) che il docente assumi servizio il 1 settembre e prevedere che maturi le ferie prima ancora di firmare il contratto!
Mettiamoci dunque d’accordo su una cosa: il docente con contratto al 30.6 non può far parte della Spendig review perché vi è già incluso da tempo…
A questo punto la soluzione, se proprio ne volete una, sarebbe quella di trasformare tutti gli ipotetici contratti al 30.6 direttamente al 31.8, così si avrebbe finalmente una concezione “unica” quando ci riferiamo al “personale a tempo determinato”. Anche per le ferie.
Fantasie a parte (compresa la soluzione che ho appena auspicato), al docente con contratto al 30.6, per le ragioni che ho esposte, dovranno continuare ad essere monetizzate le ferie maturate e non godute. Non solo per l’ anno scolastico 2011/12, ma anche per quelli a venire.
Se ciò appare scontato ed evidente ai più (almeno si spera), ci risulta non essere così per qualche Dirigente che è ancora in dubbio o forse solo timoroso (la violazione della nuova normativa, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente scolastico), e a dire il vero non ci ha aiutato a dirimere definitivamente la questione neanche la nota Prot. n. 4442 del 16 luglio 2012 la quale indica semplicemente che l’art. 5 comma 8 del Decreto Legge n. 95 “si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato”.
Leggendo i diversi interventi sul web e nelle riviste che si occupano di scuola, l’attenzione è stata rivolta solo al docente assunto a tempo determinato fino al 30.6, trascurando invece la possibilità che la non monetizzazione delle ferie possa riguardare i docenti assunti fino al 31.8.
Giova infatti ricordare che nella categoria di “docenti a tempo determinato“ rientra anche il personale contrattualizzato al 31.8, e se si pensa che tale personale sia obbligato, al pari di chi è assunto a tempo indeterminato, a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività (luglio e agosto) e che quindi non avrà il “problema” della eventuale non monetizzazione delle ferie, ha ragione solo a metà.
Il paragone non è infatti così automatico e scontato. Ma facciamo parlare il CCNL/2007.
Le ferie, disciplinate nell’art. 13 per il personale docente e ATA, costituiscono un diritto che trova un supporto di base costituzionale (art. 36).
Ai sensi del comma 8 dell’art. 13 citato, “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili “, salvo quanto previsto nel comma 15, ai sensi del quale all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procederà al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato (cosa che non potrà più avvenire stando all’art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95).
Ma il comma 10 dell’art. 13 citato prevede che “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica…In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.”
Non si tratta in questo caso di monetizzare le ferie non fruite, ma solo di rimandarle all’anno scolastico successivo.
Cosa succede quindi al docente assunto a tempo indeterminato che non potrà fruire, magari solo in parte, causa per esempio malattia, delle ferie nei mesi di luglio e agosto?
Potrà rimandare tali ferie non fruite per “legittimo impedimento” all’anno scolastico successivo e fruirne per esempio nei periodi di Natale e Pasqua.
Giova anche ricordare che tra le “motivate esigenze di carattere personale” rientrano necessariamente anche i periodi di maternità (compresa l’interdizione), non quindi solo i periodi di malattia, perché tali periodi di congedo obbligatorio si configurano come dei diritti potestativi e per questo causano un legittimo impedimento al rinvio delle ferie.
Inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001 (T.U. sulla maternità e paternità) all’art. 22 prevede che i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie e che le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità (il congedo non è frazionabile e non può essere interrotto).
È utile aggiungere che il Dirigente non può disporre d’ufficio le ferie al dipendente collocato in congedo per malattia o in interdizione/maternità.
Ciò che è valido per chi è assunto a tempo indeterminato lo è anche per chi ha un contratto al 31/8? Ovviamente no. Questo perché le ferie maturate e non godute non potrebbero essere rimandata all’anno scolastico successivo, concludendosi al 31/8 il rapporto di lavoro.
Se quindi un docente con contratto al 31/8 si trovasse nelle stesse situazioni che abbiamo esposto per il docente assunto a tempo indeterminato, perderebbe il diritto alle ferie in quanto queste non potrebbero essere più monetizzate ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95.
La questione riguarda quindi soprattutto chi è assunto al 31/8, fermo restando che per chi lo è al 30.6 la questione dovrebbe invece essere “risolta” per le ragioni che abbiamo esposto.
Almeno si spera.