Ricordiamo che in questi giorni si presentano, con scadenza 25 luglio, le domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2012/2013 per quanto riguarda il personale docente della scuola del primo ciclo (infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado).
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Per cui chi avesse esigenza di presentare domanda, si deve affrettare a consegnarla. Per quanto riguarda la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione per le scuole secondarie di II grado, si ricorda che a partire da giovedì 26 luglio 2012, data della pubblicazione dei movimenti di questo ordine di scuola, fino al 4 agosto sono stati fissati i tempi di presentazione di tale istanza. Tutte le domande saranno presentate in modalità cartacea Quali sono le novità di cui tener conto rispetto gli anni passati? Le novità principali sono scritte nell’art. 7 comma 1 e comma 3 del CCNI del 8 giugno 2012. Infatti in questo articolo si evince che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per il ricongiungimento a parenti o affini e quindi non solo al coniuge o al convivente. Tale ricongiungimento può avvenire alla condizione che la stabilità della convivenza sia certificata all’anagrafe. Nel comma 3 dell’art.7 per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2012/2013, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. Diversamente, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia. In altri termini i docenti entrati in ruolo a partire dal primo settembre 2011, se hanno figli fino ad otto anni, possono chiedere l’assegnazione provvisoria per altra provincia senza dover subire il blocco previsto dalla normativa previgente. Ovviamente le novità sono anche altre e sono tutte scritte nel CCNI 8 giugno 2012 in carattere grassetto. |