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Guida alle Assegnazioni provvisorie a.s. 2012/13

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Lalla da orizzontescuola – Le assegnazioni provvisorie sono provvedimenti che interessano i docenti assunti a tempo indeterminato (dall’a.s. 2011/12 o precedenti). La domanda deve essere prodotta esclusivamente in modalità cartacea (tranne per la provincia di Roma, che ha diramato specifiche indicazioni) , entro le date di scadenza indicate dal Ministero per ogni ordine di scuola con la nota del 12 luglio 2012

entro il 25 luglio 2012 il personale docente della scuola del primo ciclo (infanzia, primaria, secondaria I grado)

  • entro il 4 agosto 2012 il personale docente ed educativo della scuola secondaria di II grado;
  • entro il 4 agosto 2012 il personale docente di religione cattolica;
  • entro il 23 agosto 2012 il personale A.T.A.

Normativa di riferimento: CCNI 08 giugno 2012 art. 7 per le assegnazioni provvisorie

Quale modello presentare

I modelli di domanda da presentare sono quelli relativi all’ordine di scuola di titolarità al 1° settembre 2012. La domanda è da presentare solo in formato cartaceo. E’ valida esclusivamente la modulistica predisposta dal ministero. La procedura riguarda il personale docente assunto a tempo indeterminato, non i docenti precari.

N.B. I modelli predisposti dal Ministero riportano in alto l’intestazione corretta a.s. 2012/13, ma nel corpo fanno riferimento all’a.s. 2011/12. Tale disposizione è da leggere tenendo conto di quanto indicato nella nota del 12 luglio 2012: Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli del decorso anno scolastico 2011/12 con la sola variazione dell’anno di riferimento (2012/2013).

Pertanto, laddove viene richiesto
Scuola di titolarità va indicata quella dell’a.s. 2012/13
Scuola di servizio va indicata quella dell’a.s. 2011/12

A quale ufficio presentare la domanda

La domanda di assegnazione provvisoria nella stessa provincia di titolarità va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, che la inoltrerà all’Ufficio Scolastico territoriale.

Le domande di assegnazione provvisoria in altra provincia debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Scolastico territoriale della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità.

Il personale docente può richiedere l’assegnazione provvisoria

  • per una sola provincia
  • per il numero di sedi previsto per i trasferimenti (max 20 per le scuole dell’infanzia e primarie e max 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica)
  • per il posto o classe di concorso di titolarità

N. B.

1) E’ possibile richiedere AP anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si è in possesso di relativa abilitazione e purchè sia stata superato il periodo di prova nella classe di concorso di partenza. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Se si richiedono gradi diversi di istruzione si devono compilare più moduli. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso

2) Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte)

Motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria

– ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ( in caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica)
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
– ricongiungimento ai genitori

Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità

Può essere richiesta da tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico 2012/13

Assegnazione provvisoria interprovinciale

Possono richiederla per l’a.s. 2012/13

  • Immessi in ruolo nell’a.s. 2010/11 e precedenti
  • Immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2010 ed economica dal 1° settembre 2011

Non possono richiederla per l’a.s. 2012/13 [rif. art. 9 comma 21 della legge n. 106/11 il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione]

  • Immessi in ruolo con nomina giuridica ed economica dal 1° settembre 2011
  • Immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2011 ed economica dal 1° settembre 2012

Non sono sottoposti a tale vincolo

  • coloro che beneficiano delle precedenze di cui all’ art. 8 punti I, III, IV, VI e VII del CCNI 08 giugno 2012, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento
  • le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui all’art. 8, punto IV, lettera i)

Ricordiamo che il vincolo riguarda unicamente l’assegnazione provvisoria interprovinciale, infatti anche i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2011, ricorrendone le motivazioni, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria all’interno della stessa provincia di assunzione.

Come calcolare il punteggio spettante

Il punteggio sarà determinato in base all’Allegato 2 dell’O.M. 21 luglio 2011. Non sono considerati punteggi derivanti dal servizio o da eventuali titoli culturali.

A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)………………………………………………………………………………… Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro……………… Punti 3
D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)……………………………………………………………………. Punti 6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Note alla tabella delle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

(1) il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

(2) Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale ( art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

(3) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

(4) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

(5) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(6) il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

N.B.

  1. Non sono presi in considerazioni punteggi relativi a titoli di servizio o culturali.
  2. L’età dei figli e dei genitori è da considerare al 31 dicembre 2012

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

1. autocertificazione relativo alla residenza con il o familiari con i quali si chiede il ricongiungimento
2.autocertificazione sulla residenza del familiare nel distretto/comune di ricongiungmento da non meno di tre mesi antecedenti la domanda;
3. autocertificazione relativa alle abilitazioni delle quali si è in possesso oltre a quella che dà accesso al ruolo di appartenenza (se si richiede assegnazione provvisoria per altra classe di concorso, posto di insegnamento)

Se si beneficia di L 104 occorre anche tale documentazione

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno 2012.

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni bisogna tener conto di quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del 29.2.2012 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

Indicazioni per la domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore/coniuge/convivente/figli

Il docente dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda (ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.)

Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.

Tale indicazione è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Modalità assegnazioni provvisorie

  • l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
  • l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
  • le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

Non è possibile avere assegnazione provvisoria

nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

Sedi su cui è possibile ottenere l’assegnazione provvisoria

  • posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra
  • a richiesta degli interessati il posto (o cattedra) può essere formato anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2012/2013.

Le preferenze territoriali scelte saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti, diverso da quello di appartenenza.

Sequenza operativa art. 9 del CCNI 08 giugno 2012

Assegnazione provvisoria docenti religione cattolica

L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.
Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2012/2013.

Integrazione per docenti delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo

Il 04 luglio è stata sottoscritta un’integrazione relativa alle province colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Il personale docente, educativo ed Ata con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, presta servizio nella scuola di titolarità anche a disposizione, purchè non ci siano posti vacanti e disponibili nello stesso comune, nella stessa tipologia di posto e/o classe di concorso di appartenenza.

Il personale docente educativo ed Ata, con contratto a tempo indeterminato, che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 risiedeva e/o dimorava stabilmente nei comuni sopraelencati può essere utilizzato a domanda, su posto disponibile, o nel comune/provincia di attuale dimora o in una scuola o comune insistente nell’area sismica.

Il personale può presentare domanda di utilizzazione anche in altra provincia, al pari dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

Il termine per la presentazione delle domande riguardanti esclusivamente le operazioni in entrata o in uscita delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, verrà fissato dalla contrattazione integrativa regionale.

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