Lalla da orizzontescuola – Proponiamo una serie di FAQ elaborate in collaborazione con Giulia Boffa sulla corretta presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2012/13
1) E’ possibile presentare più domande di assegnazione provvisoria? Una per la provincia di titolarità e una interprovinciale? Quale viene considerata con priorità?
No, è possibile presentare domanda per una sola provincia.
2) Perchè si parla di “mobilità annuale”?
Perchè utilizzazione e assegnazione provvisoria permettono al docente di “trasferirsi” per un anno scolastico in altra scuola (anche di altra provincia o regione), mantenendo la titolarità nella sede di appartenenza.
3) Il docente con contratto a tempo indeterminato in regime di part time può chiedere l’assegnazione provvisoria?
Sì, l’ assegnazione provvisori a può essere effettuata su spezzoni corrispondenti a l proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, a nche sommando spezzoni diversi compatibili.
4) Il docente che non ha superato l’anno di prova può richiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o posto di insegnamento
No. Il docente che non ha superato l’anno di prova deve richiedere l’assegnazione provvisoria necessariamente per la classe di concorso o posto di insegnamento per cui è in ruolo. Il superamento dell’anno di prova è condizione necessaria per richiedere l’assegnazione provvisoria in altra classe di concorso.
5) E’ possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per una sede diversa nello stesso comune di titolarità?
No, non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti
6) La domanda di assegnazione provvisoria sarà sicuramente soddisfatta?
No, non è possibile avere questa certezza. La domanda sarà soddisfatta solo se ci sarà la disponibilità del posto. Ricordiamo che le assegnazioni provvisorie interprovinciali e le assegnazioni per altra classe di concorso o altro posto o grado di istruzione possono essere effettuate solo salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2012/13
7) E’ possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche se non ricorrono le motivazioni indicate dal contratto?
In teoria no, negli anni scorsi sono state però concesse assegnazioni provvisorie anche a punteggio zero, in presenza della disponibilità del posto. Solo lo scorso anno, 2011/12, è stato notato una drastica riduzione di questa prassi, dato che essa non è contemplata nel contratto e può dare adito a contenziosi.
8) Le assegnazioni provvisorie possono essere date anche su cattedre in organico di fatto?
Sì, tutte le cattedre, sia in organico di diritto che di fatto, possono essere utilizzate per le assegnazioni provvisorie, con l’unica limitazione che le assegnazioni provvisorie interprovinciali e le assegnazioni per altra classe di concorso o altro posto o grado di istruzione possono essere effettuate solo salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2012/13
La presentazione (e l’accettazione della domanda di assegnazione provvisoria) influisce sui punteggi?
9) E’ possibile ritirare la domanda di assegnazione provvisoria dopo la data di scadenza per la presentazione?
Il Contratto non dice nulla in proposito, in linea generale se l’Ufficio Scolastico non ha ancora elaborato la domanda, non dovrebbe esserci alcun ostacolo al suo ritiro (una domanda in meno da lavorare).
10) Come si scelgono le sedi per l’assegnazione provvisoria?
E’ importante inserire le sedi in ordine di vicinanza con il comune richiesto per il ricongiungimento e ricordarsi che prima di inserire scuole di altro comune, bisogna inserire il codice comune di ricongiungimento
11) Come si richiede un distretto nella scelta delle sedi?
I grandi centri metropolitani sono divisi in distretti: in pratica ogni distretto è considerato com un piccolo comune ed ha un suo codice, quindi è possibile chiedere il distretto come ricongiungimento e trattarlo nella domanda come per la richiesta di comune.
12) E’ possibile avere un’assegnazione provvisoria d’ufficio?
Assolutamente no, gli Uffici Scolastici territoriali si basano esclusivamente sulle domande presentate in maniera volontaria.
13) I docenti con vincolo quinquennale su sostegno possono richiedere, tramite la domanda di assegnazione provvisoria, anche altre classi di concorso?
No, il contratto afferma: “Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (vi è interscambiabilità solo tra queste 3 tipologie di servizio). Nella sezione H Titoli posseduti per il titolo polivalente dovranno essere barrate le tre caselle.
14) Se si chiede il ricongiungimento al genitore 65enne, si ha diritto a precedenza?
No, le precedenze sono esclusivamente quelle indicate nell’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII del CCNI 08 giugno 2012, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento
15) La fruizione dell’assegnazione provvisoria interprovinciale rientra nel conteggio dei 5 anni di “effettivo servizio” ai quali sono sottoposti i docenti con nomina giuridica in ruolo dal 1° settembre 2011?
16) Come deve comportarsi il personale docente in attesa dell’esito dei movimenti della scuola secondaria di II grado, in uscita il 26 luglio p.v., se vuole presentare domanda di assegnazione provvisoria anche per la scuola secondaria di I grado (scadenza il 25 luglio)?
Il problema non si pone perchè il personale in questione deve presentare la domanda di assegnazione provvisoria entro il 4 agosto (data di scadenza per la scuola secondaria di II grado). In quell’occasione compilerà due modelli di domanda, uno per la classe di concorso di titolarità e uno per la classe di concorso della scuola secondaria di I grado, domanda che sarà valutata in subordine alla richiesta per la propria classe di concorso.
17) Perchè nel modello di domanda nella sezione B Situazione di ruolo vi è scritto “riferito al 01/09/2011”
Per comprendere il modo in cui è stato strutturato il modello di domanda bisogna far riferimento alla nota n. 5375 del 12 luglio 2012 in cui è scritto ” Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli del decorso anno scolastico 2011/12 con la sola variazione dell’anno di riferimento (2012/2013)” pertanto il Ministero ha modificato solo l’intestazione, lasciando invariati tutti gli altri riferimenti, ma laddove c’è scritto 2011 bisogna sostituire con 2012.
Ne deriva che
Scuola di titolarità è quella del 01/09/2012
Scuola di servizio è quella dell’a.s. 2011/12