Il Ministero con nota prot. n. 4420 dell’11 luglio 2012 inviata ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. interviene sulla gestione delle supplenze nelle scuole paritarie. Data la difficoltà per i gestori di reperire personale abilitato (vi sono graduatorie esaurite) e data la non disponibilità manifestata in molti casi dai docenti ad accettare incarichi nelle scuole paritarie, in attesa del nuovo personale abilitato con il TFA, è possibile conferire supplenze anche a personale in possesso del solo titolo di studio.
Cosa dice la normativa
La normativa di riferimento è la legge 62/00, che all’art. 1 comma 4 stabilisce i criteri per il riconoscimento e il mantenimento dello status giuridico di “paritaria” per le scuole non statali
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Il pungo g) è proprio l’impiego di personale docente abilitato.
La nota Miur dell’11 luglio 2012
Con la nota dell’11 luglio 2012 il Ministero deroga a tale norma, per sopperire alla mancanza di personale abilitato o che pur essendo abilitato non manifesta interesse per tali incarichi.
“Premesso quanto sopra e tenuto conto dell’imminente avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, che consentiranno di disporre di un maggior numero di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, si ritiene che, fino al termine dei predetti corsi, i gestori delle scuole paritarie possano conferire incarichi anche a personale fornito solo del prescritto titolo di studio qualora ricorrano le situazioni sopra descritte”
Le situazioni sopra descritte si riferiscono a
- scarsa consistenza delle graduatorie
- non disponibilità ad accettare incarichi nelle scuole paritarie manifestata dagli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
Il Ministero non indica però come sarà possibile monitorare in modo oggettivo tali situazioni, dal momento che non sussiste l’obbligo per le scuole paritarie di consultare i docenti in base al loro collocamento nelle graduatorie ad esaurimento.