Se il lavoratore dipendente subisce delle lesioni mentre viene scippato nel tragitto dalla propria abitazione all’ufficio, ha diritto per questo all’indennizzo, perché si configura come infortunio in itinere.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11545 del 10 luglio 2012, con la quale ha ribaltato la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’indennizzo come infortunio in itinere poichè “il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi connessi”.
La sezione lavoro della Suprema Corte ha invece accolto la tesi difensiva della lavoratrice in questione, evidenziando che “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.