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Blocco dei 5 anni nella provincia di immissione in ruolo e assegnazione provvisoria interprovinciale: si chiedono certezze

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Lalla da orizzontescuola – Sono in corso le operazioni di assegnazione provvisoria, che potrebbero offrire ad alcuni docenti con nomina in ruolo giuridica 1° settembre 2011, la possibilità di essere assegnati per l’a.s. 2012/13  in un’altra provincia, per il ricongiungimento con i familiari o gravi esigenze di salute. Ricordiamo però che tale categoria di docenti è sottoposta al vincolo quinquennale di effettivo servizio nella provincia di titolarità. L’anno eventualmente svolto in assegnazione provvisoria è da considerare valido per conteggiare i 5 anni del blocco?

Il blocco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali

E’ stato disposto con la legge 106/2011 del 12 luglio 2011, che prevede “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita“.

Cosa prevede il CCNI dell’08 giugno 2012

“Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2012/2013, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

Diversamente, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento.

Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.”

Riepilogo delle precedenze di cui all’art. 8

punto I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE 
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

punto III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE 
d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
e) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

punto IV. ASSISTENZA 
g) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
solo unico figlio/a individuato come referente unico che presta in grado di prestare assistenza al genitore; tale condizione di referente unico unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con h) autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g ed h:
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del 22.2.2011 29.2.2012, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. n 16 del 24.02.2011 20 del 5.3.2012. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

– la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
– La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

punto VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

punto VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

Il dubbio

Molti docenti usufruiranno di quanto disposto dal CCNI. Resta però da chiarire se l’anno eventualmente trascorso in assegnazione provvisoria interprovinciale sia da conteggiare come uno dei 5 anni di vincolo nella provincia di immissione in ruolo, oppure interrompe il “servizio effettivo” che, per quanto indicato nella legge, bisogna svolgere nella provincia di titolarità.

In merito non vi è stato alcun chiarimento sindacale. Conoscere con esattezza l’orientamento del Ministero su questo punto orienterebbe in maniera più proficua la scelta dei docenti, che hanno già un lasso di tempo limitato (il 25 luglio la scadenza per primo ciclo e 04 agosto per scuola secondaria di II grado) per presentare le domande.

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