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No agli scatti di anzianità dei supplenti? Dubbi di costituzionalità

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La questione della progressione di anzianità per il personale scolastico non di ruolo è ritornata di attualità negli ultimi anni a seguito di ricorsi e di sentenze dei giudici del lavoro per l’applicazione della direttiva europea che equipara i trattamenti economici dei dipendenti di ruolo e non; questione che la recente sentenza della Cassazione ha risolto con un perentorio “per la scuola statale non si applica”.

Ma la controversia sugli scatti di anzianità per i supplenti è vecchia di almeno trent’anni, da quando, cioè, la legge 312/1980 all’art. 53 dispose molto chiaramente che per i supplenti non fossero previsti scatti di anzianità come per il personale di ruolo. La legge, però, prevedeva un’eccezione a favore dei docenti di religione (in quel tempo tutti non di ruolo), riconoscendo loro la progressione di carriera con scatti di anzianità.

Più volte i sindacati della scuola (Uil-scuola, in particolare) rilevarono la sperequazione di trattamento, ma poi si rassegnarono di fronte alla forza della legge.

Ora però la questione è tornata alla ribalta a seguito di una ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, sez. lavoro, che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 di quella legge.

Il testo normativo dell’art. 53 l. 312/1980 esclude con assoluta chiarezza gli scatti biennali a favore del personale supplente. Quindi la Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 c. 3 della l. 312/1980 laddove esclude il personale della scuola non di ruolo supplente dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato, nonché nella parte in cui, con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato.

Sarà ora, dunque, la Consulta a decidere se i supplenti ordinari hanno diritto alla progressione di carriera secondo l’anzianità maturata, come avviene per gli IRC.


tuttoscuola.com mercoledì 11 luglio 2012
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