red – Raccogliamo in un’unica pagina tutto ciò che abbiamo pubblicato relativamente ai provvedimenti della spending review sulla scuola: dai bilanci scolastici, ai tagli per le scuole all’estero, ferie non goduce, vicari, pagelle online, sprannumerari ed inidonei e altro. Pubblichiamo anche il testo integrale, gli allegati e una guida inviataci dalla UIL.
Nessuna remunerazione per le ferie non godute. Anche per il personale precario
red – Altra questione riguardante lo Spending review riguarda la retribuzione delle ferie non godute. Le ferie devono essere fruite secondo quanto previsto nei rispettivi contratti e non danno luogo in nessun caso a trattamento economico sostitutivo.
Articolo 5 comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
La norma si applica anche al personale precario? Sembrerebbe di sì, che la norma si applichi anche al personale precario che abbia maturato le ferie secondo l’articolo 19, comma due del contratto collettivo nazionale.
Per avere la definitiva conferma si attendono indicazioni da parte ministeriale.
Anche i bilanci e i revisori nella spending review
red – Servizio di tesoreria unica, capitolone e revisori dei conti nella spending review. I particolari
L’articolo sette della Spending review riguarda l’istituzione di una tesoreria unica nella quale confluiranno le risorse depositate presso istituti bancari privati e sarà gestita dalla Banca d’Italia. Ciò dovrebbe condurre ad una maggiore disponibilità di cassa che se gira intorno al miliardo di euro e un risparmio per lo Stato di 8 milioni per il 1012 e 29 milioni nel momento in cui il sistema entrerà a regime. Una delle conseguenze però sarà che il budget che non potrà essere superato e che dovrà essere utilizzato secondo i tempi e le regole dettate a livello centrale. Una limitazione, secondo qualcuno, dell’autonomia scolastica.
Altra questione riguarda il cosiddetto “capitolone”. cioè i fondi previsti dalla legge 440/ 97, i fondi per l’autonomia scolastica, e i fondi provenienti dal piano programmatico della legge finanziaria 2007 compiranno nel cosiddetto “capitolone”.
Anche restauri dei conti nel mirino dei tagli. Infatti l’articolo sei riguarda una riduzione degli ambiti territoriali (non più di 2000) e un aumento quattro del numero di istruzioni affidate ai revisori dei conti. Il revisore inoltre potranno essere affidate ad altri compiti indicati dal MIUR e dal MEF
Dal prossimo anno pagelle online
red – Il decreto sulla Spending review prevede alcuni provvedimenti che mirano alla dematerializzazione della pubblica amministrazione. Alcuni di questi provvedimenti riguardano la scuola. Iscrizioni, pagelle e comunicazioni, tutto online.
“A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 – leggiamo nel testo – le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. “Le istituzioni scolastiche ed educative redigono – continua il testo – la pagella degli alunni in formato elettronico” e “i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
27. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Controlli alle scuole per le supplenze brevi
red – Lo prevede la spending review. Il MIUR dovrà controllare le istituzioni scolastiche che sottoscrivono troppe supplenze brevi
“il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica. ”
Delega a docenti non costituisce mansione superiore, lo dice la spending review
red – Una novità per quanto riguarda i collaboratori relativamente alla retribuzione contenuta nella spending review
22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
Ciò comporterà un aggravio di spesa per le scuole, che dovranno trovare i fondi dal FIS.
Mensa scolastica
L’art. 7 comma 41 trasferisce ai Comuni i contributi statali per le spese di fruizine gratuite della mensa scolastica da aprte dei docentic he assistono i bambini.
Docenti sprannumerari ed inidonei, l’articolato della spending review
red – I docenti inidonei dovranno transitare nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con qualifica di assistente amministrativo e tecnico. Gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli enti locali allo Stato transiteranno nei ruoli del personale non docente con qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico. Viene inoltre normata la situazione del personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero.
13 Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante — 54 — 6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 156 assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dal ’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Servizi di tesoreria per le scuole e fondo per il loro finanziamento.
Viene istituito un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati. In questo modo Banca d’Italia disporrà di una maggiore disponibilità di cassa di circa 1 Miliardo di euro, con conseguente economia data dal miglioramento dei saldi di cassa e una minore spesa di interessi sul debito pubblico quantificabile in circa 8 milioni per il 2012 e 29 milioni a regime. Le scuole a questo punto potranno gestire la propria liquidità come fanno già ora gli enti di ricerca.
Contabilità speciali scolastiche.
Attraverso un’opera di razionalizzazione nella gestione delle risorse finanziarie del ministero, 30 milioni verranno messi a disposizione delle scuole per le proprie spese di funzionamento mentre una ulteriore somma di pari importo andrà a contribuire ai miglioramenti dei saldi di cassa.
Personale del Miur presso scuole estere e MAE
Si opera una riduzione del personale scolastico comandato presso il MAE con funzioni di coordinamento e gestione delle scuole italiane all’estero. Di concerto, si opera una ulteriore riduzione anche del personale dei docenti impiegati presso le scuole italiane all’estero. Da entrambe queste misure sono attesi risparmi per 2,6 nell’anno in corso e di 16 Mln a regime.
Visite fiscali
Viene trasferita alle regioni una somma forfettaria di 23 milioni circa che consentiranno alle scuole di poter usufruire senza oneri finanziari e amministrativi delle visite fiscali.
90 milioni in più per il diritto allo studio.
In questo modo si riporta lo stanziamento al valore storico.
103 milioni per la gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado ( per le primarie i libri di testo sono assicurati gratuitamente dai Comuni). In questo caso lo stanziamento rimane invariato rispetto a quello degli scorsi anni.
Riduzione e accorpamento province
Difatti, il decreto interviene anche sulle province, prevedendone la riduzione e l’accorpamento, con l’obiettivo di dimezzare il numero attuale. Le province che “restano in vita” avranno le seguenti competenze: ambiente (soprattutto per il settore discariche); trasporti e viabilità (anche per quanto attiene la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade). In attuazione del decreto “Salva Italia”, vengono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato aveva attribuito alle province. Tra queste la gestione delle scuole superiori, che passano dunque ai comuni.