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Posti di sostegno in organico di fatto

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MPI.A00DRSI.REG. 11972  PALERMO,  9/7/2012 – Come è noto alle SS.LL. con nota prot 7066 del 18/04/2012 è stata determinata la dotazione complessiva dell’ organico di diritto che ha registrato  negli ultimi anni un sensibile aumento dei posti di sostegno destinati agli alunni disabili. I posti aggiuntivi, assegnati annualmente in organico di fatto, saranno determinati sulla base delle richieste avanzate nel rispetto della seguente procedura.
Dirigenti scolastici
I Dirigenti scolastici avvieranno  le procedure per le richieste di posti di sostegno in adeguamento rispetto alla nuova situazione determinatasi in organico di diritto.
Nel caso di nuova iscrizione, i Dirigenti scolastici assumeranno tutti gli elementi utili in continuità con la sede di provenienza dell’alunno. Nel caso di nuova certificazione di alunni già iscritti nella scuola, si dovrà tenere conto degli interventi didattici finora realizzati…
Per quanto riguarda gli alunni disabili in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, e iscritti nella scuola secondaria di secondo grado, i Dirigenti scolastici, nella indicazione dell’area di sostegno (AD01, AD02, AD03, AD04) avranno cura di attenersi a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 25 maggio 1995, n° 170.
E’ utile ricordare che l’Assessorato Regionale alla Sanità, con propria nota prot. serv. 9 n° 0540 del 19 marzo 2010, recependo il DPCM 185/2006 ha ribadito che, per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, bisogna attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92 nonché al Decreto dirigenziale dello stesso Assessorato n° 087 del 7/2/2007. Per comodità organizzative e procedurali si ricorda che la documentazione da acquisire agli atti, ai sensi del DPR 24/2/1994 e del DM 331/98, è la seguente:
Verbale di individuazione dell’alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM 185/2006 con ICD10;
Diagnosi funzionale: precede l’inizio della frequenza scolastica ed è rilasciata dalla ASP competente. Va evidenziato che l’Autorità sanitaria nella individuazione del soggetto disabile deve, in base  alle norme vigenti, documentare attraverso apposito verbale quanto segue:
1. La diagnosi clinica, individuata secondo il codice di classificazione internazionale (ICD10);
2. L’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap (ai sensi dell’art. 3 c. 1 della legge 104/92);
3. L’eventuale carattere di particolare gravità (ai sensi dell’art. 3 c. 3 della legge 104/92);
4. Se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva;
5. L’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento;
Profilo dinamico funzionale: si basa sulla diagnosi funzionale e viene redatto dall’unità multidisciplinare, dai docenti curricolari, dagli insegnanti specializzati con la collaborazione dei genitori  degli alunni. Il PDF è uno strumento che tende a raccordare la conoscenza dell’alunno sotto il profilo clinico – rieducativo con quella familiare per individuare obiettivi e modalità del processo di integrazione scolastica. Si tratta di un atto collegiale che va periodicamente verificato e aggiornato;
Piano educativo individualizzato (PEI), redatto congiuntamente dagli operatori delle AA.SS.PP., dagli insegnanti curricolari, di sostegno e, ove presente, dall’operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la patria potestà; Progetto Educativo – didattico (PED): è previsto dal DM 331/98 ed è redatto dal Consiglio di Classe e motiva, anche in base ai risultati pregressi, la richiesta di ore di sostegno. Le richieste motivate e documentate (eventuale documentazione incompleta non giustifica l’assegnazione di posti di sostegno o di consistenti gruppi orari) saranno trasmesse esclusivamente all’ambito territoriale di co0mpetenza nel termine da quest’ultimo stabilito.
E’ opportuno ricordare  che i posti vengono assegnati all’Istituzione scolastica e non al singolo alunno, ciò al fine di rispondere in modo puntuale ai bisogni educativi degli alunni disabili attraverso le autonome determinazioni degli organismi previsti dalla legge 104/92. E’ anche noto il fenomeno del frequente trasferimento di alunni disabili tra scuole dello stesso comune. La richiesta di trasferimento potrà essere accolta dalla nuova scuola solo se la stessa dispone delle necessarie risorse,  e non potrà comunque dare luogo a nuove richieste di posti  che costituirebbero immotivate duplicazioni di interventi. Si è potuto rilevare, inoltre, che in fase di contenzioso proposto dai genitori che chiedono per i loro figli un maggior numero di ore di sostegno, la magistratura amministrativa tende ad accogliere i ricorsi obbligando l’Amministrazione ad assegnare le ore richieste dai gruppi “H” delle singole Istituzioni scolastiche, in quanto organi tecnici responsabili di tale incombenza. È necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul fatto che anche gli organi tecnici sono tenuti, nell’assolvimento dei compiti loro assegnati, ad osservare tutte le disposizioni normative che regolano i casi in esame. In particolare bisognerà tenere in considerazione le classificazioni (ICD 10) e l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di “disabile grave” (art. 3 – comma 3). Ogni richiesta effettuata in difformità dalla normativa in vigore, in quanto comunque idonea ad indurre in erronee determinazioni gli organi chiamati ad adottare i provvedimenti di competenza (amministrativi o giurisdizionali), può comportare la responsabilità di chi, a vario titolo, vi abbia preso parte. I Dirigenti Scolastici trasmetteranno i dati  richiesti e le loro istanze secondo tempi e modalità definiti dal Dirigente di ciascun Ambito Territoriale.
Uffici della Direzione di Ambito Territoriale articolati nelle varie province
I dirigenti degli Ambiti territoriali, ricevute le richieste delle scuole, acquisiranno sulle stesse il parere del GLH e, sulla base di tale parere trasmetteranno un prospetto con le proposte accolte e con l’indicazione delle ore ritenute necessarie.
Il prospetto, sottoscritto dal Dirigente territorialmente competente, dovrà contenere l’esplicita dichiarazione della presenza e dell’adeguatezza della documentazione dichiarata dai Dirigenti scolastici e acquisita agli atti delle Istituzioni scolastiche.
Al fine di evitare i problemi emersi in passato circa la congruenza dei dati comunicati (numero alunni, posti, ore) e quelli risultanti a sistema, si fa presente che si dovrà  trovare puntuale riscontro  nei dati acquisiti al sistema informativo per quanto attiene, ovviamente, al numero degli alunni disabili.
Il prospetto sopra descritto (allegato H UST) dovrà pervenire presso questa Direzione entro e non oltre il 17 luglio per gli adempimenti di competenza al seguente indirizzo di posta elettronica:  luca.girardi2@istruzione.it.
Per quanto riguarda i posti che superino le assegnazioni ministeriali, si fa riserva di comunicare successive istruzioni. Si precisa, in ogni caso, che la ratio della norma che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno (posti in deroga), è quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona disabile.
Il Direttore Generale
F.to Maria Luisa Altomonte
Il Referente regionale
Maurizio Gentile
091/6909216
magentile.usrsicilia@gmail.com

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