red – Altra questione riguardante lo Spending review riguarda la retribuzione delle ferie non godute. Le ferie devono essere fruite secondo quanto previsto nei rispettivi contratti e non danno luogo in nessun caso a trattamento economico sostitutivo.
Articolo 5 comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
La norma si applica anche al personale precario? Sembrerebbe di sì, che la norma si applichi anche al personale precario che abbia maturato le ferie secondo l’articolo 19, comma due del contratto collettivo nazionale.
Per avere la definitiva conferma si attendono indicazioni da parte ministeriale.
da orizzontescuola