Il MIUR ha presentato alle OOSS lo schema di Decreto Interministeriale che regola gli organici ATA per l’as 2012/13 e la relativa Circolare indirizzata agli UU.SS.RR.
Con l’odierno provvedimento viene confermato l’impianto normativo del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 con il quale sono state portate a compimento le misure per la ridefinizione dell’organico ATA, secondo quanto previsto dall’articolo 64 della legge 133/2008.
Allo schema di decreto sono, pertanto, allegate le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c, concernenti la determinazione degli organici di istituto, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con DPR 119/2009, applicativo del citato articolo 64.
Sono, altresì, allegate le tabelle A, B, C, D, E ed F relative ai contingenti regionali.
Come prescritto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la consistenza dell’organico di tutti i profili professionali, ad eccezione del decremento di quella dei DSGA, viene mantenuta immutata a livello nazionale.
Le principali novità prevste sono:
– Organico DSGA
il comma 70 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, il posto di organico del profilo di Dsga deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600. In deroga, ne è previsto il mantenimento qualora ne abbiano almeno 400 purché le scuole stesse siano ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
La modifica apportata trova riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F” dello schema di decreto. L’applicazione delle disposizioni richiamate implica, quindi, che i dsga titolari nelle citate istituzioni scolastiche partecipino alla mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2012/2013.
Il citato comma 70 contempla, inoltre, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni il posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altre istituzioni scolastiche, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.
L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, come definito all’articolo 4.2. del decreto, non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione della conduzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, a mezzo di conferimento di specifico incarico, a DSGA titolare in altra scuola normodimensionata della provincia.
I piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate al fine di istituire il posto di DSGA saranno predisposti a mezzo di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo conto dei criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle
sedi delle istituzioni scolastiche nonchè della complessità organizzativa.
Itp in soprannumero – accantonamento posti di assistente tecnico
Il comma 81 del’articolo 4 della legge 183/2011 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito territoriale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, prevista per il 26 luglio p.v., verifica il numero degli ITP in soprannumero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratte dal numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli ITP in soprannumero. A conclusione della mobilità ATA, l’ITP in soprannumero presta servizio per, l’a.s. 2012/2013, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della permanenza dell’accantonamento del posto di assistente tecnico dell’area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’ITP, incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
Per disporre l’accantonamento, si utilizza la medesima modalità attualmente prevista per gli assistenti tecnici dell’area AR99.
Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto
ad integrazione delle disposizioni contenute nel decreto relativo all’anno scolastico 2011/2012 si richiama quanto innanzi indicato in merito alla determinazione dell’organico di DSGA e, quindi, sulla necessità che in tale fase vengano istituiti i posti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate.
– Ripartizione dei contingenti
Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale ovvero comunque pari alla differenza tra lo sviluppo del numero dei posti risultante dall’applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto (tab. 1, 2, 3a, 3b, 3c) e la dotazione provinciale assegnata al profilo professionale. I posti in questione devono essere utilizzati per la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, con particolare riguardo alle zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità. Tra queste ultime si ritiene opportuno porre in evidenza la concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili ovvero la significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica nonché l’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali. La predetta quota deve, in ogni caso, essere utilizzata nella determinazione dell’organico di diritto.
– Organico di istituto
Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al Regolamento approvato con dpr 119/2009.
Con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell’organico 2012/2013 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo.
In particolare, si evidenzia che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dalla istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella “A” allegata al decreto.
– Gestione comune di funzioni e servizi
Con l’articolo 3 del decreto sono disciplinati i criteri per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine, le scuole possono anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività e servizi di interesse comune. In proposito si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, non diversamente esitabili.
– Terziarizzazione dei servizi
Con il Regolamento approvato con il DPR 22 luglio 2008 al Direttore regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla gestione e, quindi, all’utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d’appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia e/o di vigilanza degli alunni e delle istituzioni scolastiche.
L’affidamento dei servizi a personale esterno all’Amministrazione è caratterizzato quindi dalla formulazione, da parte del Direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l’impiego del personale che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione prevede a carattere cogente il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, al fine di evitare che il medesimo personale sia assegnato e comunque ripartito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.
Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali.
Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.
Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2011/2012. Nella tabella “E”, allegata al decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.
– Assistenti tecnici
Ad integrazione di quanto innanzi indicato in merito all’accantonamento di posti in presenza di ITP in soprannumero si precisa:
Per il prossimo anno, sono stati confermati i contingenti regionali del 2011/2012, al fine di consentire direttamente alle SS.LL. le variazioni ritenute opportune, per effetto di eventuali, significative variazioni nell’ambito dell’assetto provinciale.
Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A tal fine, semprechè non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica.
Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico, in attuazione del decreto 275/99, espleti attività connesse all’attuazione dell’autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.
adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto
Non è contemplata l’attivazione di ulteriori posti bensì la compensazione con quelli per i quali ad inizio d’anno non esistano più le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione, all’atto della determinazione dell’organico di diritto.
Le modifiche apportate in tale fase devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare, a cura delle SS.LL., entro il 31 agosto e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero.
Per gli addetti alle aziende agrarie, le istituzioni educative ed i centri territoriali permanenti, sono confermate le disposizioni vigenti.