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Graduatorie ad esaurimento, nuove FAQ su IV fascia, comunicazione Riserva legge 68/99, Scienze della formazione primaria

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Su istanze on line nuove FAQ relative all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento

Le nuove FAQ

Faq n° 1434 – All’aspirante che possegga la laurea in scienze della formazione primaria sia per l’indirizzo per l’infanzia, sia per la primaria vengono attribuiti 30 punti per ciascuna graduatoria? (modifica della FAQ 11 del 5 aprile 2007 per adeguamento alle istanze on line)

No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l’indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti che saranno attribuiti automaticamente dal sistema sia nel caso in cui la prima abilitazione sia stata già dichiarata nel corso degli anni precedenti, sia nel caso in cui le due abilitazioni siano comunicate entrambe con la stessa istanza di iscrizione nella fascia aggiuntiva per l’a.s. 2012/13.

Faq n° 1435 – All’aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria? (modifica della FAQ 35 del 15/5/2007 per adeguamento alle istanze on line)

All’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione è stata conseguita “fuori corso”, il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l’aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse

Ø tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l’anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati;

Ø due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati;

Ø una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato.

Faq n° 1436 – L’aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per aver conseguito una seconda abilitazione, per la quale spettano 6 punti, come deve fare se il sistema chiede comunque la durata legale del corso abilitante?

Il sistema, secondo le indicazioni della nota prot. 13416 del 28 giugno 2007, richiede comunque gli anni accademici di durata legale dei corsi. In questi casi all’aspirante basterà indicare gli anni del primo corso abilitante, per i quali il servizio contemporaneo è già stato decurtato, e non ci saranno ulteriori decurtazioni sul punteggio attribuito. In alternativa, poiché è in corso la rimozione del blocco in caso di mancata indicazione degli anni accademici di durata legale del corso, l’aspirante può attendere che la modifica diventi operativa.

Faq n° 1437 – L’aspirante che abbia più di un certificato attestante l’invalidità di cui alla sezione F1 -TITOLI DI RISERVA del modello 1, quale deve indicare?

Deve indicare quello con data più recente che presuppone l’avvenuta verifica della certificazione precedentemente prodotta.

Faq n° 1438 – Come deve comportarsi l’aspirante che abbia un certificato di invalidità con un numero di protocollo che riporta un numero di cifre più alto di quello previsto dalla funzione nel campo “numero dell’atto”?

Deve indicare solo le ultime cifre del protocollo indicato sulla documentazione cartacea.

Come deve comportarsi l’aspirante che abbia un certificato senza numero di protocollo?

E’ stata effettuata una modifica per eliminare l’obbligatorietà del campo “numero dell’atto”.

Faq n° 1440 – Come deve comportarsi l’aspirante che, avendo già dichiarato i servizi prestati sulla graduatoria di terza fascia in cui è iscritto con riserva T (ricorso pendente), riceva un messaggio che segnala l’impossibilità di comunicarli contemporaneamente nella fascia aggiuntiva?

Deve rivolgersi all’U.S.P. e chiedere la cancellazione dei servizi dalla graduatoria di terza fascia. Nel caso in cui il ricorso per la posizione di terza fascia avesse esito positivo la graduatoria dovrà essere rivalutata.

Faq n° 1441 – L’aspirante che abbia più di un certificato attestante l’invalidità di cui alla sezione B1 – TITOLI DI RISERVA del modello 2, quale deve indicare?

Deve indicare quello con data più recente che presuppone l’avvenuta verifica della certificazione precedentemente prodotta.

Faq n° 1442 – Come deve comportarsi l’aspirante che abbia un certificato di invalidità con un numero di protocollo che riporta un numero di cifre più alto di quello previsto dalla funzione nel campo “numero dell’atto”?

Deve indicare solo le ultime cifre del protocollo indicato sulla documentazione cartacea.

Cosa deve fare chi ha conseguito la specializzazione ai sensi del DM 21/05 e si trova nelle condizioni di cui alla L. n° 167 art. 1 comma 4-sexies?

Già dallo scorso anno non è previsto l’inserimento di aspiranti in relazione alla norma citata.

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