fbpx

1258

Lalla DA ORIZZONTESCUOLA – Il 04 luglio 2012 il CNPI si è riunito per esprimere il parere sul documento trasmesso dal Ministero sull’avvio dei TFA speciali. Parere positivo subordinato all’accoglimento di alcuni emendamenti, che se attuati sono a favore dei docenti interessati dal provvedimento. Il CNPI avrebbe voluto i “360 giorni”Emendamenti proposti

art. 15, comma 1ter. Ai percorsi di cui al comma 1bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall’anno 1999/2000 e fino all’anno 2011/12 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato in scuole statali e/o nei Centri di Formazione Professionale, nonché i docenti delle scuole paritarie privi di abilitazione. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una solo di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie;

c) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nei Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009);

d) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni raggiunti tra scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009).

Articolo 15, comma 1quinquies. Aggiungere alla fine del testo proposto: “in caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell’abilitazione per tutte le classi di concorso, ITP compresi, gli atenei , ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome, ITS, IFTS e, se necessario, con enti di formazione accreditati dal MIUR.

Articolo 15, comma 16. Sostituire l’integrazione proposta con:

Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare quelli prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 41 crediti formativi ……. (continua il testo secondo la proposta ).

Solo subordinatamente all’integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati, il CNPI esprime parere favorevole, auspicando un riesame riguardo al requisito di servizio necessario per accedere al TFA semplificato che era opportuno prevedere nei “tradizionali 360 gg” e che nella proposta è, invece, previsto in tre anni, anche se l’ampio arco temporale entro cui acquisirli attenua il passaggio dai “360 gg. auspicati” ai tre anni richiesti.

In questo articolo