n merito alle doglianze in ordine alla pretesa illegittimità dei contratti a termine stipulati dal ricorrente si ritiene sufficiente in questa sede richiamare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni con le quali la Corte Suprema di Cassazione ha di recente affermato che la specifica disciplina del reclutamento del personale scolastico, ed in particolare quella relativa al conferimento delle supplenze, è conforme alla clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CEE, senza operare alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dichiarando altresì la piena legittimità di tale sistema pur se articolato sulla successione di numerosi contratti a termine, e, di conseguenza, ha respinto la domanda di risarcimento del danno in mancanza di un abuso del diritto nel succedersi di detti contratti (sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012).
Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto le differenze retributive conseguenti al mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal ricorrente, la questione di diritto può esser risolta nei senso indicato dalla Corte d’Appello di Torino nelle recenti sentenze n. 45/2012 e 115/2012.
La Corte ha ravvisato, negli stessi termini in cui è stata prospettata dalla ricorrente, la denunciata disparità di trattamento con i docenti di ruolo, chiarendo che “La norma di cui all’art. 53 legge 312/1960, che prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamata sia dall’art. 142 CCNL 2002 – 2005 Comparto Scuola, sia dall’art. 146 del successivo CCNL 2006 – 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo”.
(Sentenza inviata dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-torino-sentenza-del-26-giugno-2012/