Infatti con la nota n.6854 del 26 giugno 2012 che richiama la nota 9353 del 22 dicembre 2011 si ribadisce che in virtù di quanto espressamente previsto all’art.52, comma 2, lett. b) del D.L.vo 165/2001, nel periodo di assenza per ferie del dirigente scolastico non è consentito conferire incarico di sostituzione del dirigente medesimo da parte del docente collaboratore vicario.
La nota invita i dirigenti toscani a “evitare l’assunzione di indebiti oneri finanziari a carico dell’Amministrazione Scolastica. Netta la presa di posizione della Flc Cgil che consiglia ai dirigenti scolastici di comunicare all’USR il periodo nel quale non saranno in servizio per la fruizione delle ferie e che nessun docente li sostituirà durante tale periodo.
E’ chiaro che se i dirigenti non potranno fare tutte le ferie spettanti, a causa dei mille problemi di gestione delle scuole nei prossimi due mesi (esami di stato, corsi di recupero, organici, iscrizioni alunni, adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, pagamenti dei lavoratori e dei fornitori, chiusura della contabilità nelle migliaia di scuole coinvolte nel dimensionamento, organizzazione dell’inizio dell’anno scolastico 2012/13….) le stesse dovranno essere pagate, con conseguente aggravio economico per l’Amministrazione.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana interviene sullo spinoso e dolente tema del conferimento dell’incarico di sostituzione del DS da parte del suo vicario