Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02 aprile 2012 il decreto ministeriale 30 settembre 2011 ” Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249″.
Requisiti di accesso
I corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attivita’ di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all’art. 6, comma 9.
La prova di accesso
La prova di accesso, predisposta dalle universita’, e’ volta a verificare, unitamente alla capacita’ di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creativita’ e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso e’ predisposta da ciascuna universita’ e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o piu’ prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
3. Il test preliminare e’ costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
4. E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parita’ di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita’ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parita’, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu’ giovane.
5. L’articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e c), e’ stabilita dalle universita’. La loro valutazione e’ espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o piu’ delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.
6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di piu’ prove, la valutazione e’ ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, e’ superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle universita’, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.
9. La graduatoria degli ammessi al corso e’ formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parita’ di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita’ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parita’ ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente piu’ giovane.
10. La graduatoria degli ammessi al corso non puo’ essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso e’ attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.
11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilita’, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Durata del corso
Il corso e’ superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale di cui all’art. 9.
Esame finale
Il corso si conclude con un esame finale al quale e’ assegnato uno specifico punteggio.