COMUNICATO STAMPA 24 GIUGNO 2012 PRECARIATO PUBBLICO
Il problema del precariato pubblico scolastico e il riconoscimento del risarcimento del danno a favore dei lavoratori non stabilizzati, compresi quelli che hanno prestato servizio per più di 36 mesi, è stato risolto a favore dello Stato nella sentenza nr.10127 del 20 giugno 2012 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, anche se la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, cioè prima dell’entrata in vigore dell’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 e prima del D.L. n.112/2008 (convertito in legge n.133/2008) che all’art.49, nel modificare l’art.36 del D.Lgs. n.165/2001, ha espressamente previsto, al comma 2 della citata norma, l’applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, compresa la scuola (art.70, comma 8, 1°periodo, D.Lgs. n.165/2001), dell’intero decreto legislativo n.368/2001.
La suddetta sentenza, infatti, ritenendo i contratti legittimi per il sistema di reclutamento speciale della scuola (alla luce del 3° periodo dell’art.70, comma 8, D.Lgs. n.165/2001) e assumendo l’inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. n.368/2001 (in palese violazione dello stesso art.70, comma 8, 1° periodo e dell’art.36 D.Lgs. n.165/2001 in tutte le sue varie formulazioni, comprese quelle in cui richiamava “soltanto” la legge n.230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui appunto il D.Lgs. n.368/2001) e delle sanzioni ivi previste in caso di successione abusiva dei rapporti a termine, ha incredibilmente affermato la compatibilità dell’art.4 della legge n.124/1999 con la clausola 5 dell’Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE, rigettando così il ricorso di un docente di Orvieto, che in primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno, poi, negato con sentenza dalla Corte di Appello di Perugia e confermato,come detto, dalla Cassazione con diversa motivazione.
Ciò comporterà che tutti i ricorsi sul precariato della scuola (e non solo), accolti in termini di risarcimento del danno e/o giacenti in sede di appello, troveranno lo sbarramento della menzionata sentenza della Cassazione.
Ma la sentenza “politica” (vi è un chiaro richiamo alla gravità della situazione economica per giustificare la incredibile negazione dei diritti dei lavoratori, con generiche argomentazioni che contrastano con quanto invece, puntualmente, affermato dalla Corte dei Conti nella esaustiva relazione del 2 maggio 2012 sul costo del lavoro pubblico e sul precariato scolastico) è stata accompagnata, non casualmente, da un importante intervento legislativo.
Infatti, l’art. 53 del d.l. Monti rubricato “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in corso di pubblicazione (ndr.lunedi p.v.) apportando una modifica al codice di procedura civile, renderà inammissibile il ricorso in appello quando esso “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”.
A ciò si aggiunga che sulla medesima questione pendono giudizi di legittimità costituzionale dell’art.4 della legge n.124/1999 con varie ordinanze del settembre 2011 del Tribunale di Trento e con un’ultima ordinanza del 30 maggio 2012 del Tribunale di Lamezia Terme, sui quali la Cassazione non si è neanche degnata di fare menzione ritenendo, evidentemente, scontato l’esito dei giudizi di costituzionalità per il richiamo espresso a quelle decisioni della Corte costituzionale nn.89/2003 e n.311/2011 che già hanno negato il diritto alla conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Come se ciò non bastasse la Corte di Appello di Firenze ha sollevato “d’ufficio” la questione di legittimità costituzionale” dell’art.53 della L.321/80 del riconoscimento della progressione di carriera dei precari del personale docente e ata rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. La capziosità della questione sollevata dalla Corte di Appello di Firenze è evidente, nel richiamo nella motivazione del provvedimento, della sola sentenza Del Cerro Alonso della Corte di Giustizia e nella mancata citazione delle successive sentenze della Corte europea Gavieiro-Gavieiro C-444/09 e Rosado Santana C-177/2010, punto 61, che hanno già risolto “definitivamente” i dubbi proposti dal Collegio fiorentino con applicazione diretta della disciplina europea e del principio di uguaglianza e non discriminazione, anche quando la Corte costituzionale spagnola ha dichiarato legittima la norma interna in contrasto con la clausola 4, n.1, dell’Accordo quadro comunitario.
Pertanto, dovranno ridefinirsi le strategie processuali che, alla luce della menzionata sentenza della Cassazione, non potranno non prevedere i due rimedi possibili comunitari avverso tali gravi ingiustizie:
1- Procedimento d’infrazione contro lo Stato italiano alla Commissione europea per manifesta violazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, in tema di tutele del lavoratore precario;
2- Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per violazione della Carta europea dei diritti dell’uomo, in tema di tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori, alla luce della richiamata sentenza della Cassazione nr.10127/2012.
Questo Ufficio legale, d’intesa con la CGU, farà seguire indicazioni specifiche ai fini del migliore coordinamento dell’iniziativa dal punto di vista legale nonché una scheda di lettura giuridica ed economica sulla complessa questione del precariato pubblico.
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO LEGALE
Il problema del precariato pubblico scolastico e il riconoscimento del risarcimento del danno a favore dei lavoratori non stabilizzati, compresi quelli che hanno prestato servizio per più di 36 mesi, è stato risolto a favore dello Stato nella sentenza nr.10127 del 20 giugno 2012 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, anche se la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, cioè prima dell’entrata in vigore dell’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 e prima del D.L. n.112/2008 (convertito in legge n.133/2008) che all’art.49, nel modificare l’art.36 del D.Lgs. n.165/2001, ha espressamente previsto, al comma 2 della citata norma, l’applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, compresa la scuola (art.70, comma 8, 1°periodo, D.Lgs. n.165/2001), dell’intero decreto legislativo n.368/2001.
La suddetta sentenza, infatti, ritenendo i contratti legittimi per il sistema di reclutamento speciale della scuola (alla luce del 3° periodo dell’art.70, comma 8, D.Lgs. n.165/2001) e assumendo l’inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. n.368/2001 (in palese violazione dello stesso art.70, comma 8, 1° periodo e dell’art.36 D.Lgs. n.165/2001 in tutte le sue varie formulazioni, comprese quelle in cui richiamava “soltanto” la legge n.230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui appunto il D.Lgs. n.368/2001) e delle sanzioni ivi previste in caso di successione abusiva dei rapporti a termine, ha incredibilmente affermato la compatibilità dell’art.4 della legge n.124/1999 con la clausola 5 dell’Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE, rigettando così il ricorso di un docente di Orvieto, che in primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno, poi, negato con sentenza dalla Corte di Appello di Perugia e confermato,come detto, dalla Cassazione con diversa motivazione.
Ciò comporterà che tutti i ricorsi sul precariato della scuola (e non solo), accolti in termini di risarcimento del danno e/o giacenti in sede di appello, troveranno lo sbarramento della menzionata sentenza della Cassazione.
Ma la sentenza “politica” (vi è un chiaro richiamo alla gravità della situazione economica per giustificare la incredibile negazione dei diritti dei lavoratori, con generiche argomentazioni che contrastano con quanto invece, puntualmente, affermato dalla Corte dei Conti nella esaustiva relazione del 2 maggio 2012 sul costo del lavoro pubblico e sul precariato scolastico) è stata accompagnata, non casualmente, da un importante intervento legislativo.
Infatti, l’art. 53 del d.l. Monti rubricato “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in corso di pubblicazione (ndr.lunedi p.v.) apportando una modifica al codice di procedura civile, renderà inammissibile il ricorso in appello quando esso “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”.
A ciò si aggiunga che sulla medesima questione pendono giudizi di legittimità costituzionale dell’art.4 della legge n.124/1999 con varie ordinanze del settembre 2011 del Tribunale di Trento e con un’ultima ordinanza del 30 maggio 2012 del Tribunale di Lamezia Terme, sui quali la Cassazione non si è neanche degnata di fare menzione ritenendo, evidentemente, scontato l’esito dei giudizi di costituzionalità per il richiamo espresso a quelle decisioni della Corte costituzionale nn.89/2003 e n.311/2011 che già hanno negato il diritto alla conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Come se ciò non bastasse la Corte di Appello di Firenze ha sollevato “d’ufficio” la questione di legittimità costituzionale” dell’art.53 della L.321/80 del riconoscimento della progressione di carriera dei precari del personale docente e ata rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. La capziosità della questione sollevata dalla Corte di Appello di Firenze è evidente, nel richiamo nella motivazione del provvedimento, della sola sentenza Del Cerro Alonso della Corte di Giustizia e nella mancata citazione delle successive sentenze della Corte europea Gavieiro-Gavieiro C-444/09 e Rosado Santana C-177/2010, punto 61, che hanno già risolto “definitivamente” i dubbi proposti dal Collegio fiorentino con applicazione diretta della disciplina europea e del principio di uguaglianza e non discriminazione, anche quando la Corte costituzionale spagnola ha dichiarato legittima la norma interna in contrasto con la clausola 4, n.1, dell’Accordo quadro comunitario.
Pertanto, dovranno ridefinirsi le strategie processuali che, alla luce della menzionata sentenza della Cassazione, non potranno non prevedere i due rimedi possibili comunitari avverso tali gravi ingiustizie:
1- Procedimento d’infrazione contro lo Stato italiano alla Commissione europea per manifesta violazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, in tema di tutele del lavoratore precario;
2- Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per violazione della Carta europea dei diritti dell’uomo, in tema di tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori, alla luce della richiamata sentenza della Cassazione nr.10127/2012.
Questo Ufficio legale, d’intesa con la CGU, farà seguire indicazioni specifiche ai fini del migliore coordinamento dell’iniziativa dal punto di vista legale nonché una scheda di lettura giuridica ed economica sulla complessa questione del precariato pubblico.
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO LEGALE