fbpx

Precari scuola: indennità di disoccupazione per i contratti in scadenza 2012

1375

Riepiloghiamo le procedure necessarie per presentare la domanda di disoccupazione a requisiti ordinari una volta scaduto il contratto di lavoro. Naturalmente chi non ha diritto a questa indennità potrà utilizzare quella a requisiti ridotti le cui domande si presentano da gennaio a marzo dell’anno successivo.

Per poter richiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ordinari è necessario:

  • avere un’anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di cessazione dal lavoro(ciò significa che si deve avere almeno un contributo versato, corrispondente ad un giorno o ad una settimana, nel periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2012; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2010)
  • avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività). Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2012; nel biennio 1° luglio 2010 – 30 giugno 2012 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali.

La domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre: dall’8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni), salvo l’eventuale intermittenza prevista dalla convenzione con l’INPS se sarà confermata per il prossimo anno scolastico. Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.

Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria decade:

  • nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni(eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda)
  • nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).

In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione a questa clausola nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d’Istituto e quindi non produce effetti sull’indennità di disoccupazione, mentre eventuali scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e quindi occorre prestare attenzione che non si superino i 5 giorni.

In questo articolo