Pubblichaimo tutti i documenti trasmessi dal Ministero al CNPI: le motivazioni per cui i TFA speciali vengono avviati, le modifiche al Regolamento con la proposta di requisiti di accesso, le modalità di svolgimento dei corsi e l’esame finale.
Va precisato che si tratta di documenti trasmessi dal Ministero al CNPI per il prescitto parere. Sono necessari ulterori passaggi affinchè la normativa sia approvata in versione definitiva. Seguiamo dunque l’iter del percorso normativo
Le modifiche introdotte nel dm 249/10
dopo il comma 1 viene aggiunto
“1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all’articolo 3, e comunque non oltre l’anno accademico 2014- 2015 , gli atenei e le istituzioni dell’alta ormazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi
abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie, nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell’ambito disciplinare corrispondente , secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:
a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.
1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso . La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l’offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnicodidattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l’acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto.”
L’art. 16 viene così integrato al comma 11
“11. Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria”
Aggiunto anche un articolo 27 bis, sulla spendibilità del titolo acquisito con le procedure di cui al dm 249/10 e sue successive modifiche e integrazioni
“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento , di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi d anno
diritto esclusivamente all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di
ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie , ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell’istruzione 29 novembre 2007, n. 267.”
TABELLA 11 bis – Modalità di svolgimento dei percorsi di TFA speciale
- I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso
- prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio (in virtù dei particolari requisiti di servizio che hanno permesso l’accesso)
I crediti formativi universitari sono indirizzati:
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche
b) all’acquisizione delle competenze digitali
c) all’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all’esame finale.
L’esame finale
L’esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso consiste nella redazione, illustrazione e discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.
La programmazione degli accessi
La nuova programmazione degli accessi è calcolata sulla base del fabbisogno derivante dalla copertura dei posti vacanti e del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili e non vacanti nel triennio precedente.
A tale riguardo si riportano i dati riferiti all’ultimo triennio :
a) supplenti a tempo determinato fino al 30 giugno (posti disponibili non vacanti):
– a.s. 2009/10: 61.264
– a.s. 2010/11: 58.942
– a.s. 2011/12: 58.077
b) supplenti temporanei in servizio su posti di titolari assenti:
– a.s. 2009/10: 40.000
– a.s. 2010/11: 35.000
– a.s. 2011/12: 30.000
Il tasso medio di impiego del personale supplente assunto con contratto a tempo determinato è contenuto in termini assoluti, per la nota contrazione di posti in organico (nel 2007 erano 78.208), ma elevato in termini percentuali rispetto ai posti vacanti, al
punto tale da comportare il ricorso a personale non abilitato in misura progressivamente crescente.
Il ricorso a personale non abilitato comporta peraltro una dequalificazione del servizio di insegnamento; infatti, il conseguimento del titolo di abilitazione è il naturale completamento del percorso formativo per l’accesso all’insegnamento (laurea magistrale = competenza disciplinare + abilitazione = competenza didattico-pedagogica); lo stesso non garantisce il diritto all’assunzione in ruolo che avviene solo dopo il superamento di una procedura concorsuale.
Si ritiene, inoltre, che un numero maggiore di partecipanti ai percorsi formativi consente un’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle università, se non addirittura la possibilità di realizzare economie di scala.