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Sostegno, area unica. Il Governo accoglie risoluzione Pes

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Oltre alle risoluzioni sulla riconversione dei docenti soprannumerari, nella seduta di giorno 19 presso la VII commissione cultura alla Camera si è discusso di area unica.

Il Sottosegretario Marco Rossi Doria ha ritenuto che il Governo possa accogliere la risoluzione Pes 7-00449, “eventualmente valutandone qualche modifica”.

Il testo della risoluzione

Atto CameraRisoluzione in Commissione 7-00449
presentata da
CATERINA PES
mercoledì 1 dicembre 2010, seduta n.405

La VII Commissione,
premesso che:
gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);

gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;

agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;

in seguito all’errata interpretazione del comma 5 dell’articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 («nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato») – dove l’espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» – fu emanata l’ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di «flessibilità», secondo quanto stabilisce la legge 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;

le voci AREA UMANISTICA – AREA SCIENTIFICA – AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA – AREA PSICOMOTORIA – nei documenti suddetti non sono menzionate;

nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell’autonomia, senso-percettivo, dell’apprendimento;

nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell’apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell’autonomia, socio-affettiva;

pertanto, risulta incongruente il contenuto dell’ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 che fa confluire nell’area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell’area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell’area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell’area psicomotoria AD04 un’unica classe di concorso; tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;

tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;

spesso un’insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un’area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l’elenco di un’area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;

in seguito all’attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;

perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla «continuità didattica» con il medesimo insegnante di sostegno;
tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all’integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;

l’unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell’assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;
per realizzare il processo di inclusione dell’alunno con disabilità l’insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l’alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l’intera classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;

pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell’insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;

anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell’handicap, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;

rispondendo ad un’interrogazione (5/02694) dell’onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Sottosegretario Viceconte in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l’elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l’assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l’ordine di graduatoria;

il sottosegretario si mostrava altresì disposto a valutare l’opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

a modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero ad unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relative fasce, attualmente divisi in quattro aree.
(7-00449)«Pes».

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