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RICONOSCIMENTO ABILITAZIONE CONSEGUITA ALL’ESTERO

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I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il Miur. La domanda di riconoscimento va presentata esclusivamente a mezzo posta secondo gli modelli riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario.

Con un focus pubblicato sul proprio sito internet, il Miur specifica che il riconoscimento può riguardare:

  • titoli conseguiti nei Paesi UE
  • titoli conseguiti in Paesi non comunitari

È possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria
  • docente di scuola secondaria di primo grado
  • docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano. Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, sarà richiesto il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. È possibile ottenere la relativa certificazione presso l’Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.

È necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili dal sito del Miur, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare esclusivamente a mezzo posta.

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