Audizione del Ministro alla VII Commissione Cultura sulle equipollenze tra i titoli dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e i titoli universitari
“Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il ministro PROFUMO, premesso che a legislazione vigente i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni AFAM sono già equiparati a quelli universitari, chiarisce che l’equipollenza concerne la corrispondenza, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra i vari titoli accademici per analogia sostanziale di contenuti e di obiettivi formativi.
Afferma poi che nel sistema universitario l’equipollenza fra diplomi di laurea conseguiti in Italia è stata dichiarata per legge fino al 1990; l’articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990 ha, successivamente, stabilito che le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea, al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi, fossero definite con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Dopo aver ricordato l’evoluzione normativa successiva introdotta dalla legge n. 13 del 1991, ai sensi della quale le equipollenze fra i diplomi di laurea sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, sottolinea che l’equiipollenza si sancisce a partire dalla comparazione degli ordinamenti curriculari dei corsi di studio, finalizzata alla verifica della presenza di requisiti comuni. Non possono, infatti, essere ipotizzate equipollenze sulla base di una generica corrispondenza tra titoli, dovendo essere stabilite da una disamina puntuale degli ordinamenti, dei curricula , dei settori disciplinari e delle affinità, orientata al confronto di specifici corsi di studio.
Fa presente pertanto che l’elemento necessario per il riconoscimento delle equipollenze è stata la preliminare definizione dei settori scientifico-disciplinari degli ordinamenti AFAM. Rileva tuttavia come detta operazione sia stata interrotta da una serie di ricorsi amministrativi fino a che, con l’articolo 3- quinques del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito dalla legge n. 1 del 2009, si è normativamente chiarito che era effettivamente necessario determinare i nuovi settori artistico-disciplinari per dare attuazione alla riforma. Evidenzia in particolare che i ricorsi proposti erano stati vinti in primo grado proprio per la mancanza di una previsione normativa espressa in tal senso, benché in secondo grado di giudizio l’amministrazione fosse poi risultata vincente a prescindere dall’intervento legislativo intercorso nel 2009.
Riferisce poi che dal luglio 2009 sono stati emanati tutti i decreti per la definizione dei settori disciplinari e successivamente ha cominciato ad operare un apposito tavolo tecnico CUN-CNAM, con l’ausilio di specifici tavoli tecnici di settore, per individuare, con approfondita e documentata analisi tecnica nell’ambito dei settori disciplinari oramai definiti, le prime equipollenze con i titoli universitari. Rende noto pertanto che sulla base del lavoro già svolto sono stati ad oggi predisposti i decreti di equipollenza per i corsi di studio in Restauro, Design, Progettazione artistica per l’impresa, Musicologia.
Nell’elencare in dettaglio le equipollenze fino ad ora stabilite e quelle in corso, fa presente di aver posto particolare attenzione alla mozione presentata presso la Camera dei deputati e, soprattutto, al disegno di legge n. 4822 pendente presso quel ramo del Parlamento, già approvato in prima lettura dal Senato.
Riferisce quindi di aver dato indicazioni alla competente Direzione generale del Ministero di non procedere a nessun altro procedimento di equipollenza, nelle more dell’ iter legislativo di approvazione della già richiamata proposta di legge.
Puntualizza peraltro di aver esposto tale posizione anche in sede di Comitato ristretto della VII Commissione della Camera, proprio in ordine all’articolo 1, commi 1 e 2, del testo summenzionato, che definisce un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.”