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Graduatorie ad esaurimento, la priorità nella scelta della sede va comunicata entro il 10 luglio 2012

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Rischia di passare inosservata un’importante disposizione, che riguarda i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di I, II e III fascia. La priorità nelle scelta della sede, per i docenti che hanno maturato la priorità tra il 1° giugno 2011 e il 30 giugno 2012, per immissione in ruolo o supplenza, va presentata entro il 10 luglio 2012.

Come procedere

Gli aspiranti che hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, secondo gli art. 21 e 33 della legge 104/92, devono presentare all’ufficio scolastico territoriale del capoluogo della provincia di inserimento entro il termine del 10 luglio 2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta, il modello A compilato

Le condizioni per attriburire la priorità

Alla priorità si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria

Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

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