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Adesso non si pagano neppure le reggenze ai Dirigenti Scolastici. Gli innovatori del diritto alla ribalta nel Palazzo di Trastevere

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Chi scrive non si ritiene un grande giurista, per cui chiede aiuto: in quale anfratto dell’ordinamento si cela la distinzione tra“contratto atipico di durata annuale” “contratto tipico”? O forse meglio: esiste nell’ordinamento l’istituto giuridico del “contratto atipico di durata annuale”?
Per quanto a nostra conoscenza, in base all’art. 19 del D.Lgs 165/2001 (prudentemente non citato dal MIUR…) l’Amministrazione conferisce al dirigente l’ incarico dirigenziale, si tratta quindi di un atto di diritto pubblico, in specie un atto amministrativo, mentre il contratto di natura privatistica viene dopo, “accede” all’atto amministrativo.
L’ordinamento non prevede alcun “contratto atipico di durata annuale” di natura privatistica che sostituisca il conferimento dell’incarico dirigenziale di natura pubblicistica; non ha qui alcuna importanza la durata dell’incarico, che può anche essere di durata annuale, come nel caso di un prevedibile collocamento a riposo per limiti di età.
Il MIUR non può di certo innovare principi ordinamentali con una semplice Nota, per cui le disposizioni sopra menzionate sono del tutto illegittime.
Ancora più importante: le scuole sottodimensionate sono istituzioni scolastiche autonome “pleno iure”, anche se lo Stato ha stabilito di non assegnare a queste scuole il dirigente e il Dsga; se non viene assegnato il dirigente, l’ordinamento prevede un’unica possibilità: la reggenza.
Dovrebbe essere chiaro che qui si sta parlando della “legittimità istituzionale” di una scuola autonoma, per quanto sottodimensionata; se al dirigente preposto a questa scuola non viene conferita una reggenza ma un qualche strano incarico non previsto dall’ordinamento, per di più di natura privatistica, è in ballo la legittimità di tutti gli atti prodotti dalla scuola nel corso del prossimo anno scolastico.
Le questioni di stato giuridico e di trattamento economico dei dirigenti e dei Dsga vengono dopo, come conseguenza degli atti amministrativi assunti a livello istituzionale.
Il MIUR indica una sola fonte normativa: l’ipotesi di accordo (!) del 5 giugno 2012.
Come abbiamo avuto già modo di dire, si tratta di un atto di dubbia legittimità, in ogni caso si tratta di un atto di natura privatistica mentre, come detto, la materia si pone a livello pubblicistico, è riserva di legge.
Dulcis in fundo: stiamo parlando ipotesi di una ipotesi di accordo, non di un contratto, per cui al momento non ha effetti giuridici anche di natura privatistica.
Infine, l’ipotesi di accordo potrebbe (o dovrebbe?) essere bocciata dalla Funzione Pubblica, per cui le norme ivi contenute non entrerebbero mai in vigore.
Abbiamo detto che i sindacati firmatari avevano tolto le castagne dal fuoco all’Amministrazione, siamo stati purtroppo facili profeti: purtroppo l’”incarico di durata annuale” è stato inventato nella citata ipotesi di CCIN, di suo il MIUR ci ha aggiunto solo l’aggettivo “atipico

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