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Dirigenti Scolastici: L’ANP contesta le norme sottoscritte da cgil-cisl-uil-snals sulla mobilità dei dirigenti scolastici sottodimensionati o in esubero

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1. Si è preteso di contrattare una materia non disponibile per il livello integrativo nazionale e soprattutto si sono volute avocare a livello centrale competenze chiaramente attribuite dalla legge agli Uffici regionali. La norma da assumere a riferimento (indipendentemente che piaccia o meno) non è l’art. 25, come riportato nella Nota, ma l’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.lgs. 165/2001. Sono i direttori generali degli UU.SS.RR. gli unici titolari della responsabilità di attribuire incarichi dirigenziali sugli istituti scolastici. L’ANP, da questo punto di vista, si è sempre preoccupata di evitare che gli stessi operassero sulla base di una discrezionalità senza limiti ed ha chiesto che rendessero pubblici i criteri da applicare, che fornissero la dovuta informazione preventiva alla parte sindacale (regionale), che le operazioni fossero trasparenti. L’ipotesi di accordo li considera destinatari-esecutori di una decisione centralistica, e li invita ad applicare criteri generali nazionali, avulsi dalle concrete condizioni di contesto, per altro molto differenziate, che invece occorre tenere presenti e assumere a riferimento.
I criteri indicati nella Nota ministeriale, per aggiunta, non tengono in nessun conto i criteri già definiti all’interno dell’art. 9, comma 2, del CCNL 2006/09, né valorizzano gli elementi più direttamente riferibili alle competenze professionali, quasi che la dirigenza scolastica meriti di essere trattata alla stregua di un qualunque profilo di tipo impiegatizio.

2. L’unica materia disponibile per il CCNI, quella retributiva, non è stata minimamente affrontata dall’accordo, malgrado la delegazione dell’ANP abbia più volte sollecitato una risposta chiara da parte dell’Amministrazione. La Nota ministeriale mette adesso le OO.SS. che hanno sottoscritto l’accordo e, soprattutto, i dirigenti delle regioni in cui si verificheranno situazioni di soprannumerarietà di fronte a due gravi decisioni unilaterali:

  • i dirigenti in esubero a seguito della norma sul sottodimensionamento non saranno considerati alla stregua degli altri colleghi interessati al dimensionamento della rete scolastica; infatti, pur essendo coinvolti nello stesso processo di razionalizzazione, potranno scegliere altre sedi disponibili (se disponibili) soltanto in seconda battuta. Va inoltre sottolineata l’ambiguità della dizione “avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico…” , riferita ai dirigenti delle scuole sottodimensionate, che inopportunamente lascia gli interessati nel dubbio se la presentazione dell’istanza di mutamento costituisca una facoltà o un dovere;
  • l’eventuale affidamento di un secondo istituto (anche se sottodimensionato) ai dirigenti soprannumerari che saranno destinatari di un incarico annuale su istituto sottodimensionato non sarà considerato un incarico di reggenza, negando al dirigente interessato la corresponsione della dovuta indennità, come previsto dal CCNL 2002/2005, art. 57, comma 3. Si potrà dare il caso, quindi, che ad un dirigente vengano affidati due istituti autonomi sottodimensionati da 599 alunni (pari a 1198 alunni complessivi) al “prezzo” di un solo stipendio (per di più della fascia più bassa), mentre il dirigente di un istituto dimensionato su 600 alunni, al quale venga affidata la reggenza di un istituto sottodimensionato di 250 alunni (pari a 850 alunni complessivi), acquisisca il legittimo diritto all’attribuzione dell’indennità.

Siamo dunque in presenza di decisioni e di istruzioni operative di dubbia efficacia, che renderanno ancor più complesse le prossime operazioni relative alla mobilità dei dirigenti.
L’ANP non porta la responsabilità di queste decisioni e sarà pronta a sostenere ogni iniziativa che abbia a riferimento il rispetto della legge e la difesa di interessi contrattualmente tutelati.

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