Questo il testo della bozza: Capo I Capacità e merito nell’istruzione.
Art. 1.
Capacità e merito nelle scuole.
1 In linea con le indicazioni della strategia Europa 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, e tenendo conto in particolare delle iniziative Youth on the Move, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 477 definitivo del 15 settembre 2010, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo valorizzano, in attuazione dell’articolo 34, terzo comma, Costituzione, il merito e l’eccellenza degli studenti in base a sistemi premianti, tali da riconoscere le capacità e i talenti degli alunni nonché i risultati dagli stessi conseguiti. A tali fini, le scuole promuovono il coinvolgimento degli studenti in iniziative, nazionali e internazionali, di confronto e di competizione nonché in percorsi di studio di alta qualità e favoriscono l’approfondimento della preparazione individuale oltre che l’innalzamento dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pari opportunità nello sviluppo delle capacità e con l’obiettivo di prevenire l’abbandono scolastico.
2. Sono altresì introdotti strumenti per la valorizzazione del sistema scolastico nazionale, incentrati sulla valutazione delle istituzioni scolastiche secondo i principi di cui al successivo articolo 5.
Art. 2.
Master class estive.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, sono istituite sessioni di approfondimento estive, denominate master class estive di formazione.
2. Con decreto da adottare entro il mese di ottobre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) definisce il Piano annuale delle Olimpiadi internazionali di matematica, informatica, fisica, chimica, scienze naturali, astronomia e filosofia e delle Olimpiadi nazionali di italiano e di lingue e civiltà classiche;
b) individua le altre competizioni, di livello equivalente, che concorrono all’individuazione e alla selezione dei candidati ai sensi del comma 3;
c) determina il numero di master class estive di formazione attivatili nel medesimo anno.
3. Alle master class estive di formazione partecipano gli studenti che si classificano ai primi tre posti delle fasi nazionali delle Olimpiadi e delle altre competizioni individuate ai sensi del comma 2.
4. Le master class estive di formazione sono disciplinate con decreto non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’organizzazione delle stesse è gestita dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche in collaborazione con gli enti accreditati per la promozione di iniziative di valorizzazione delle eccellenze nella scuola. Le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui al presente articolo sono definite annualmente con le direttive di cui all’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5. Restano fermi i benefici per gli studenti già previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
Studente dell’anno.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le istituzione scolastiche secondarie di secondo grado individuano, tra i propri diplomati che hanno riportato all’esame di Stato una votazione almeno pari a 1001100, lo studente più meritevole, al quale viene attribuito il titolo di “studente dell’anno”. Le istituzioni scolastiche nell’individuazione dello “studente dell’anno” tengono conto della media conseguita negli ultimi tre anni e dell’impegno sociale, nonché della situazione economica della famiglia.
2. II titolo di “studente dell’anno” comporta la riduzione di almeno il trenta per cento delle tasse universitarie per l’iscrizione al primo anno accademico nelle università statali e nelle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale. Gli “studenti dell’anno” concorrono al “Premio Alfieri del Lavoro — Medaglia del Presidente della Repubblica”.
3. Le istituzioni scolastiche comunicano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i nominativi degli “studenti dell’anno”, ai quali il Ministero stesso assegna una carta denominata “loMerito”, comprensiva dei servizi già previsti dalla carta “loStudio” e con funzionalità di borsellino elettronico, su cui accreditare una borsa di studio aggiuntiva.
4. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del titolo di cui al comma 1, l’ammontare delle borse di studio nonché, previa convenzione con gli enti esercenti i servizi, i benefici aggiuntivi per l’accesso agevolato a beni e servizi di natura culturale e per l’uso di mezzi di trasporto pubblico. Le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui al presente articolo sono definite annualmente con le direttive di cui all’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Art. 4.
Portfolio dello studente.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, gli attestati di merito conseguiti all’esito delle ammissioni alle master class di cui all’articolo 2, i titoli di “studente dell’anno” di cui all’articolo 3, le certificazioni di altre competenze ed esperienze formative, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue straniere, alle competenze musicali e informatiche e a esperienze di associazionismo e volontariato, contribuiscono alla definizione del portfolio dello studente per ciascuno studente.
2. Su richiesta degli alunni interessati, le istituzioni scolastiche inseriscono le certificazioni di cui al comma 1 all’interno dell’area web denominata “portfolio dello studente”, attiva a partire dall’anno scolastico 2012/2013. II portfolio dello studente acquisisce inizialmente i dati sul percorso scolastico presente nell’anagrafe nazionale degli studenti, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.
3. II portfolio è consultabile dallo studente cui si riferisce nella sezione Portale dello studente del sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli studenti segnalano alle istituzioni scolastiche eventuali carenze o inesattezze dei dati presenti nel proprio portfolio.
4. II portfolio può essere reso pubblico e può essere consultato dai soggetti, anche imprenditoriali, intenzionati ad avviare stage e tirocini, previo consenso al trattamento dei dati personali, con esclusione dei dati sensibili, da parte degli studenti interessati. Ai fini della consultazione tali soggetti chiedono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di accedere al portfolio, dimostrando di possedere le certificazioni richieste dalla normativa vigente per l’attivazione di stage e tirocini.
5. A conclusione del percorso di studi secondario di secondo grado, in concomitanza con il rilascio del diploma, ciascuno studente acquisisce un attestato finale di merito, che comprende tutti i titoli e le certificazioni previste dal comma 1.
Art. 5.
Valorizzazione dei sistema scolastico.
1. Al fine di promuovere nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo il miglioramento della qualità del sistema scolastico nazionale, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è promossa una sperimentazione del piano nazionale per la valutazione del sistema scolastico nazionale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione del merito e del principio di autonomia scolastica;
b) valutazione della performance organizzativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione sulla base:
1) degli esiti delle rilevazioni periodiche nazionali e internazionali sugli apprendimenti e dei miglioramenti attivati nell’ambito dell’istituzione scolastica;
2) delle scelte operate dagli studenti nella prosecuzione degli studi anche secondo
le indicazioni fornite dal consiglio orientativo indicato nella valutazione finale;
c) valutazione della performance organizzativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione sulla base:
1) dell’offerta di percorsi formativi orientati al rilascio delle certificazioni di lingue che prevedono il superamento di una delle prove del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) elaborato dal Consiglio d’Europa, di cui alla risoluzione del Consiglio europeo 2002/C 50/01 del 14 febbraio 2002, e le certificazioni informatiche di cui alla Patente europea del computer (European Computer Driving Licene — ECDL);
2) dei risultati ottenuti nella prevenzione dell’abbandono e nel contrasto all’insuccesso scolastico e formativo, specialmente nelle aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica, anche tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento;
3) del numero degli alunni che hanno partecipato alle fasi provinciali e regionali delle Olimpiadi internazionali o ad altre competizioni di livello equivalente di cui all’articolo 2 e del numero degli studenti ammessi alle fasi successive.
d) valutazione della performance organizzativa delle istituzioni scolastiche si ogni ordine e grado sulla base :
1) dell’adozione di modelli efficaci di partecipazione dei genitori e degli studenti;
2) del livello di collaborazione con istituzioni culturali ed economiche;
3) della capacità di attivare scambi governativi con altre istituzioni scolastiche europee ed internazionali;
4) della capacità di partecipare con successo a processi comunitari.
2. Le istituzioni scolastiche che all’esito della valutazione della performance risultino aver migliorato in modo notevole la qualità del servizio educativo e formativo possono iscriversi nell’elenco delle scuole associate all’organizzazione del baccellierato internazionale riconosciute dalla legge 3 ottobre 1986, n. 738.
Art. 6.
Collegi italiani internazionali
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, i convitti nazionali e gli educandati statali, ridenominati collegi italiani internazionali, diventano istituzioni ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. I collegi si caratterizzano per la loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d’Europa e del mondo, innalzando la qualità dell’offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all’integrazione fra le dimensioni nazionali e internazionali delle politiche educative dell’istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l’utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Learning (CL/L)fin dal primo anno della scuola secondaria superiore.
3. Ai collegi sono ammessi gli studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono altresì ammessi gli alunni provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità, senza che ciò comporti l’istituzione di nuove classi.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
Capo II
Capacità e merito nelle università e nella ricerca.
Art. 7
Capacità e merito nelle università e nella ricerca.
1. In linea con le indicazioni della strategia Europa 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, e tenendo conto in particolare delle iniziative Youth on the Move, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 477 definitivo del 15 settembre 2010, il sistema universitario italiano promuove e favorisce, in attuazione dell’articolo 34, terzo comma, Costituzione, la capacità e il merito negli studi, il confronto tra le università e l’internazionalizzazione degli atenei, al precipuo fine di elevare il livello e la qualità delle competenze degli studenti e di prepararli in modo adeguato alle richieste del mercato del lavoro.
Art. 8.
Orientamento e ammissione agii studi universitari.
1. Al fine di favorire scelte consapevoli degli studenti in materia di accesso agli studi universitari e di rafforzare la dimensione internazionale del sistema universitario, le istituzioni scolastiche organizzano, in collaborazione con gli atenei, sulla base di linee- guida emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, le attività di orientamento—dirette agli studenti dell’ultimo triennio dell’istruzione superiore di secondo grado.
2. All’articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. L’iscrizione ai corsi di laurea è disposta dagli atenei previo svolgimento di prove finalizzate all’accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, relative a materie attinenti a dette discipline, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché alle abilità cognitive, all’attitudine alla soluzione di problemi logici e alla comprensione analitica dei testi. Il relativo bando è pubblicato dalle università almeno quarantacinque giorni prima dell’effettuazione delle prove. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, con proprio decreto da adottare entro il mese di dicembre dell’anno precedente, le modalità di svolgimento delle suddette prove, anche comuni a più atenei, e i contenuti delle stesse distintamente per i corsi in lingua italiana e straniera.
1-bis. Per i corsi di laurea cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b,), l’ammissione, anche ad anni di corso successivi al primo nel caso di disponibilità di posti, avviene previo superamento delle prove di cui al precedente comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti il numero dei posti disponibili, distintamente per i corsi erogati in lingua italiana e in altre lingue, e sono determinati, per ciascun ambito linguistico, i posti per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché i posti del contingente riservato ai cittadini extracomunitari provenienti dall’estero. Il decreto specifica altresì un punteggio minimo per il superamento della prova. I posti eventualmente non coperti in una delle graduatorie sono messi a disposizione di coloro che hanno superato le prove di ammissione al medesimo corso nella medesima lingua. A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, l’accesso ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e l’ammissione, anche ad anni di corso successivi al primo nel caso di disponibilità di posti, avviene previo
superamento delle prove di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di una graduatoria unica a livello nazionale. L’attuazione delle disposizioni del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9.
Ampliamento dell’accesso all’offerta formativa.
1. Al fine di favorire una formazione a spettro integrato nei vari livelli di studio e fatto salvo il possesso del necessario titolo di studio, è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi universitari, inclusi i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master di I e II livello e di perfezionamento.
2. Per gli iscritti ad un corso di laurea o di laurea magistrale, l’iscrizione ad un secondo corso di studi ai sensi del comma 1 è consentita esclusivamente se lo studente ha ottenuto almeno 1’80% dei crediti formativi previsti per il primo corso.
3. Agli studenti che hanno conseguito all’estero un diploma di laurea a conclusione di un corso di studi di durata almeno quadriennale possono essere riconosciuti, sulla base del piano di studi completato, fino a 60 crediti nell’ambito del corso di laurea magistrale.
4. L’articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
Art. 10.
Anticipazione della conclusione degli studi universitari.
1. Gli studenti che hanno ottenuto i crediti formativi universitari previsti dallo specifico corso di studi e con votazione media negli esami di profitto non inferiore a 28/30, possono sostenere l’esame di laurea con un anno di anticipo rispetto alla durata normale del corso.
2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca possono conseguire il relativo diploma con un anno di anticipo rispetto alla durata normale del corso, previo giudizio di idoneità del collegio dei docenti al termine del secondo anno.
3. Le università adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente articolo.
Art. 11.
Merito e lavoro.
1. A decorrere dall’anno accademico 2012-2013, le Università forniscono annualmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un elenco contenente l’indicazione del cinque per cento degli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati nel conseguimento della laurea o della laurea magistrale entro la durata normale del corso di studi.
2. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri per l’individuazione da parte delle università degli studenti da inserire nell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di pubblicazione sul sito Internet del Ministero in una sezione dedicata.
3. E’ prevista la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, nel limite massimo del 30 per cento, in favore degli studenti individuati ai sensi del comma 1, qualora assunti a tempo indeterminato da un soggetto pubblico o privato entro i tre anni successivi al conseguimento della laurea ovvero della laurea magistrale. Tale beneficio è riconosciuto per i primi due anni successivi all’assunzione a tempo indeterminato. Al relativo onere, pari a , si provvede mediante corrispondente riduzione
del
Art. 12.
Misure per l’internazionalizzazione del sistema universitario.
1. Al fine di permettere al sistema universitario italiano il raggiungimento di una dimensione internazionale, in modo da renderlo strutturalmente in grado di offrire una risposta adeguata alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo:
a) alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 6, comma 11, primo periodo, dopo le parole “altro ateneo,” sono inserite le seguenti: “italiano o straniero,”;
2) all’articolo 6, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo “Lo svolgimento, per non meno di un anno, di attività didattica e di ricerca ai sensi del presente comma in assenza di convenzione determina il versamento del relativo compenso direttamente all’ateneo di appartenenza dell’interessato.”;
3) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole “quella di appartenenza,” sono inserite le seguenti: “o a docenti provenienti dall’estero”, e dopo le parole “incentivi finanziari,” è inserita la seguente: “anche”;
4) all’articolo 18, comma 1, lettera a, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “la pubblicazione dei dati di cui alla presente lettera nei siti internet dell’ateneo e del Ministero avviene anche in lingua inglese;”;
5) all’articolo 23, comma 3, dopo la parola: “insegnamenti a contratto” sono inserite le seguenti: “o incarichi di ricerca”;
6) all’articolo 24, comma 2, lettera a, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “la pubblicazione dci doti delle informazioni di cui alla presente lettera avviene
anche in lingua inglese nei siti internet dell’ateneo e del Ministero;”;
7) all’articolo 24, comma 3, lettera b, dopo la parola “atenei” sono inserite le seguenti: “o in centri di ricerca”.
b) all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni :
1) al primo periodo, le parole “di almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti : “di almeno due anni”;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: “Si prescinde dal parere dell’anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati
vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.”.
Art. 13.
Università straniere in Italia.
1. Al fine di promuovere l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano, garantendone altresì la qualità e assicurando la valorizzazione del merito, all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:
abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal programma didattico dei corsi di studio concernenti il patrimonio letterario, giuridico, storico, artistico, monumentale o archeologico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;
impartiscano soltanto insegnamenti attinenti alle discipline di cui alla lettera a) in favore di studenti immatricolati o iscritti all’anno di corso, nel quale è previsto l’insegnamento della corrispondente disciplina, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento degli studi in Italia.”;
bj il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.”.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per le attività di insegnamento le filiazioni autorizzate ai sensi del comma 3 possono avvalersi di esperti attraverso contratti stipulati ai sensi dell’articolo 23 della 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.”.
Capo Ill
Didattica e ricerca
Art. 14
Capacità e merlo nella didattica e nella ricerca.
1. Le Università promuovono l’eccellenza della didattica e della ricerca, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, come strumento di trasmissione del sapere, nonché la qualità e la continuità della ricerca scientifica, considerati nella loro unità inscindibile, quali criteri per valutazione dei docenti in esse impegnati.
Art. 15.
Didattica universitaria.
1, All’articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
a) dopo le parole : “tempo pieno” sono aggiunte le seguenti : °`,di cui non meno di 100 ore di didattica frontale,”;
b) dopo le parole “tempo definito” sono aggiunte le seguenti “, di cui non meno di 80 ore di didattica frontale”.
2. Le Università sono tenute, attraverso il proprio personale docente e ricercatore, ad offrire presso le scuole secondarie di secondo grado attività di orientamento e tutorato secondo modalità e criteri stabiliti da ciascuna istituzione universitaria.
Art. 16.
Misure premiali per l’impegno nella didattica
1. All’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad almeno XXX%, è destinata ad essere attribuita come compenso aggiuntivo ai professori e ricercatori universitari in numero non superiore al 20% degli stessi che, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’articolo 6, comma 14, abbiano ottenuto una valutazione particolarmente pregevole nella didattica, secondo criteri stabiliti con regolamento di ateneo.”.
Copertura finanziaria per integrare il fondo e stabilire la percentuale
Art. 17.
Revisione delle procedure di selezione del personale accademico.
1. Fino al 31 dicembre 2014 sono sospese le procedure per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale, a eccezione di quelle finalizzate alla costituzione delle liste di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché alla determinazione e revisione dei criteri e parametri di cui all’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della medesima legge. Al Fine di dare compiuta attuazione all’autonomia degli atenei e di sperimentare un sistema di reclutamento del personale accademico fondato sulla valorizzazione del merito scientifico e allineato con le migliori prassi internazionali, nelle procedure di chiamata dei professori di cui all’articolo 18 e all’articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si prescinde dal requisito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della medesima legge.
2. Nelle procedure di chiamata di cui al comma 1 le commissioni valutano i candidati sulla base dei criteri e dei parametri determinati nei provvedimenti attuativi previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attenendosi al principio secondo il quale possono essere proposti per la chiamata esclusivamente i candidati giudicati positivamente secondo i suddetti criteri e parametri relativi alla fascia e al settore oggetto della procedura e i cui indicatori dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori determinati dall’ANVUR.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno I’ANVUR verifica e comunica al Ministero il possesso da parte dei vincitori delle procedure di cui al comma 1, concluse nell’arco dell’anno solare precedente, dei requisiti di qualificazione scientifica di cui all’articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relativi provvedimenti attuativi. Il Ministero, in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario delle università statali, decurta con effetto immediato e su base consolidata la quota di finanziamento di ciascun ateneo di una somma pari a tre volte il costo medio nazionale, della posizione attribuita a un candidato che, sulla base della verifica effettuata dall’ANVUR, non rispetta uno o più dei predetti requisiti.
4. Alle procedure di valutazione di cui all’articolo 18, all’articolo 24, comma 2, lettera c), 5 e 6-della legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolte nelle università statali, con esclusione degli istituti universitari a ordinamento speciale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le valutazioni sono effettuate da una commissione nominata dal rettore e composta da quattro professori ordinari appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, due dei quali designati dall’ateneo e due, non appartenenti all’ateneo, sorteggiati all’interno della lista di cui alla menzionata lettera h), nonché da un componente sorteggiato dalla lista di studiosi ed esperti di livello pari a quello del professore ordinario in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della medesima legge. Limitatamente alle procedure di cui all’articolo 24, comma 2, quest’ultimo componente può essere sostituito con un terzo componente estratto dalla lista di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per le procedure di cui all’articolo 24, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si prescinde dai componenti designati dall’ateneo;
b) il sorteggio di cui alla lettera a) é effettuato dalle singole università in seduta pubblica e con metodi telematici, secondo modalità stabilite con decreto non regolamentare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il sorteggio assicura che i componenti sorteggiati appartengano, ove possibile, ad atenei diversi tra loro. Qualora il bando indichi come profilo uno specifico settore scientifico- disciplinare, la commissione include al proprio interno almeno un commissario appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare. In difetto di professori ordinari appartenenti al settore concorsuale il sorteggio avviene all’interno del macrosettore. Ciascun professore ordinario può partecipare a non più di una commissione per lo stesso ruolo nell’arco di dodici mesi, a meno che non risulti in tal modo impossibile la costituzione della commissione. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura, fermo restando che nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario si tiene conto del costo sostenuto in relazione ai membri della commissione provenienti dall’estero. Ai componenti delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità;
c) la commissione sottopone al dipartimento il nominativo del candidato maggiormente meritevole ai fini delle deliberazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), e
all’articolo 24, comma 2, lettera d), e comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da adottare entro i successivi trenta giorni. Qualora entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al medesimo articolo 24, comma 2, lettera d), il candidato prescelto declini la chiamata, il dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può, per una sola volta, richiedere alla commissione di sottoporre entro i successivi trenta giorni un nuovo nominativo scelto tra i candidati, ove meritevole;
d) le università espletano le attività di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Le università statali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali disciplinano autonomamente le procedure di selezione di cui al comma 4 secondo principi di trasparenza e valorizzazione del merito scientifico, adeguandosi alle disposizioni di cui al predetto comma 4, con particolare riferimento alla presenza nelle commissioni di docenti esterni all’ateneo inclusi nelle liste di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure avviate con pubblicazione dell’avviso di selezione in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto legge.
7. Entro il 30 aprile di ciascun anno I’ANVUR e il CUN relazionano al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sul funzionamento delle procedure di cui al presente articolo.
Art. 18.
Assegni di ricerca.
1. All’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole `I bandi,” sono inserite le seguenti “redatti in italiano e in inglese e”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Gli assegni di cui al comma 1 possono essere inoltre conferiti da altre qualificate istituzioni, pubbliche o private, anche straniere, che svolgono documentata attività di ricerca. Con decreto non regolamentare del Ministro sono stabiliti i requisiti di tali istituzioni e le modalità per il conferimento.
1-ter. Nel conferimento degli assegni le università possono prevedere lo svolgimento di attività didattica integrativa in aggiunta a quella di ricerca, in misura non inferiore a 30 ore e non superiore a 60 ore per anno.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo in ogni caso l’indicazione nel bando del settore concorsuale cui si riferisce l’assegno. L’eventuale profilo può essere specificato esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari. Nel caso di assegni interamente finanziati su programmi di ricerca esterni il profilo può essere integrato con l’indicazione dello specifico programma da svolgere e si può in tal caso di prescindere dall’attività didattica integrativa di cui al comma I¬ter Ai fini della selezione vengono presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni dei candidati e può essere previsto un colloquio. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto che bandisce.”
d) al comma 6, secondo periodo, le parole “dall’università” sono sostituite dalle seguenti “dal soggetto erogatore”;
e) al comma 9, le parole “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti “nove anni”.
Art. 19.
Ricercatori a tempo determinato.
1. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole “triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti “minima annuale, prorogabili fino a una durata massima complessiva di tre anni” ed è aggiunto in fine il seguente periodo “sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dei predetti contratti coloro che hanno ottenuto un contratto secondo la tipologia di cui alla lettera b);”
b) al comma 3, lettera b), dopo le parole “hanno usufruito” sono inserite le seguenti “per almeno due anni”; dopo le parole “legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
c) al comma 4 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente “I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.”;
d) al comma 5, dopo le parole “esito positivo della valutazione” sono inserite le seguenti “e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6-bis”, il quarto periodo è soppresso ed è aggiunto in fine il seguente periodo “La valutazione può essere differita in relazione ai periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.”;
e) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;
f) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6.bis. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione delle assunzioni di personale, una quota non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento delle assunzioni di ciascun anno dei professori di seconda fascia è riservata ai soggetti di cui ai commi 5 e 6. L’individuazione dei candidati da assumere è definita secondo una graduatoria di ateneo, eventualmente articolata per macroaree disciplinari.”;
g) al comma 9, le parole “, lettere a) e b),” sono soppresse.
Art. 20.
Giovani ricercatori
1. All’articolo 20, comma 1, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le parole “una percentuale del” sono sostituite dalle seguenti: “una percentuale non inferiore al”.
2. Per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca di svolti da ricercatori di età inferiore a 40 anni, di cui all’articolo 20, comma 1, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, si osservano i seguenti criteri:
a) il numero dei comitati di selezione è stabilito in ciascun bando, in modo tale da assicurare la copertura di ogni area disciplinare interessata dal bando stesso;
b) i componenti dei comitati di selezione sono designati dal Comitato nazionale del garanti della ricerca (Cngr) in un numero compreso fra tre e dodici, tenendo conto della numerosità dei progetti e delle disomogeneità tematiche interne a ogni singola area disciplinare interessata dal bando; di tali componenti, almeno un terzo è di sesso femminile, almeno un terzo è scelto tra studiosi, italiani o stranieri, operanti all’estero e almeno un terzo è costituito da giovani di età inferiore a 40 anni;
c) la valutazione scientifica di ciascun progetto è effettuata da almeno due revisori anonimi e indipendenti, di comprovata qualificazione, scelti dai comitati di selezione tra studiosi italiani o stranieri competenti nel settore, o nei settori, del progetto sottoposto a valutazione, con l’ausilio di idonei strumenti telematici, tenendo conto dell’innovatività e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, della qualificazione scientifica dei responsabili di progetto, della correlazione con gli obiettivi dei programmi europei e del Programma nazionale della ricerca, delle significative interazioni tra più soggetti; la valutazione del possibile impatto scientifico e socio-economico della ricerca proposta spetta ai comitati di selezione.
Art. 21.
Rafforzamento dell’attività di valutazione della ricerca
1. Al fine di rafforzare le attività di valutazione della ricerca svolta nel settore pubblico, l’attività di ricerca svolta dagli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è sottoposta alla valutazione periodica della ricerca condotta dall’Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca (ANVUR).
2. Al fine di promuovere l’integrazione del sistema italiano di valutazione nel contesto europeo, I’Anvur definisce i criteri per l’accreditamento dei nuclei di valutazione delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di cui al comma 1, in coerenza con i principi stabiliti a livello europeo.
Capo IV
Capacità e merito nelle istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Art. 22.
Merito nelle istituzioni AFAM.
1. A decorrere dall’anno accademico 2012-2013, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica valorizzano il merito e l’eccellenza dei propri studenti in base a sistemi premianti, tali da riconoscerne le capacità e i talenti. A tali fini, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica promuovono il coinvolgimento degli studenti in iniziative, nazionali e internazionali, di confronto e di competizione nonché in percorsi di studio di alta qualità.
Art. 23.
Premio nazionale delle arti
1. II Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca organizza annualmente il Premio Nazionale delle Arti, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del talento e riservato agli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolato in sezioni con riferimento alle diverse tipologie del sistema artistico nazionale.
2. II Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca intraprende azioni divulgative e promozionali a favore dei vincitori del Premio di cui al comma 1, anche attraverso iniziative e scambi con istituzioni dell’alta formazione a livello internazionale.
3. Al vincitore del Premio Nazionale per le Arti per ciascuna sezione artistica è riconosciuta la riduzione di almeno il trenta per cento delle tasse per l’iscrizione all’anno successivo di frequenza delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero, in caso di studente all’ultimo anno di frequenza dei corsi di alta formazione, il rimborso di almeno il trenta per cento delle tasse di iscrizione all’anno in corso.
4. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti i contenuti e i requisiti del bando annuale per il Premio di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione del medesimo e per l’attuazione del comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a…., si provvede mediante corrispondente riduzione del
Art. 24.
Progetti nel campo musicale.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al finanziamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, sostiene progetti di produzione nel campo musicale di rilevanza nazionale, finalizzati a consolidare le esperienze degli studenti nelle formazioni orchestrali.
Capo V
Norme finali
Art. 25.
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli da 2 a 4 si provvede nell’ambito del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, della citata legge, dopo le parole “dell’Unione Europea” sono aggiunte le seguenti “, la valorizzazione della capacità e del merito degli stud