La complessità del contesto in cui la scuola si muove, i numerosi ambiti che il D.S. deve gestire e l’impegno richiesto per l’espletamento dei relativi adempimenti, rendono necessaria la presenza in ufficio dei collaboratori dei D. S.. L’attività di collaborazione con il Dirigente scolastico diviene, pertanto, di difficile conciliazione con la normale attività didattica , perché con il doppio impegno, da una parte si penalizza l’attività didattica in classe , dall’altra può venir meno il supporto e la collaborazione alle decisioni e alle azioni del Dirigente, molto spesso impegnato anche al di fuori dell’istituto scolastico.
L’esonero va quindi inteso come una necessità inderogabile per il regolare funzionamento di ogni istituzione scolastica .
L’attuale normativa che prevede l’esonero per le scuole con almeno 80 classi per i circoli didattici e 55 classi per le altre tipologie di istituzioni scolastiche ed il semiesonero per scuole con almeno 40 classi, impedisce di fatto la fruizione dell’esonero in quanto, stante l’attuale normativa degli organici , per ottenere l’esonero bisogna che il numero degli alunni di una scuola sia superiore a 1300 e pertanto la scuola è di fatto “ultra dimensionata “ e di rara esistenza.
PROSPETTIVE E PROPOSTE
Al fine di consentire la collaborazione nella gestione didattica ed amministrativa al fianco del Dirigente e al servizio della comunità, diventa significativo che ad ogni istituzione scolastica dimensionata sia attribuito un esonero da assegnare anche a più docenti contemporaneamente a seconda delle esigenze della singola istituzione scolastica ( ad esempio in una scuola con più plessi l’esonero potrebbe essere diviso tra i docenti responsabili dei singoli plessi).
L’introduzione di questo articolo, oltre che rispondere ad una reale e urgente necessità per la gestione della singola istituzione scolastica , non comporterebbe un aggravio di spesa in quanto alcune istituzioni scolastiche hanno già un collaboratore vicario con esonero o semiesonero e molte altre scuole , anche sottodimensionate , hanno ottenuto uno o più esoneri conferiti dai rispettivi USP in relazione a Progetti presentati ai sensi del 7° comma dell’art.455 del D.vo 297/94 e dell’art.5 della Legge 426/88 o a situazioni di appartenenza ad associazioni professionali , sindacali , collaborazioni con Università ecc.
Ciò che in questa sede si chiede è che tutte le risorse, anche quelle come i distacchi e/o gli esoneri che oggi vengono “spesi” fuori dalla scuole e per altre finalità, ritornino alle scuole e vengano utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle numerose attività di cui le scuole si fanno carico quotidianamente .
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 459. (Esoneri e per i docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico) –
1. Nei confronti di uno o più docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei comma 2 e 3.
2.L’esonero di cui al precedente comma 1 si applica per ogni anno scolastico ad ogni istituzione scolastica autonoma la cui popolazione scolastica rientra nei parametri definiti dall’art.19 comma 4 del D.L. n.98 del 6/7/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15/7/2011 e l’art. 4 e le modificazioni introdotte dall’art.4 della legge n.183 del 12/11/2011.
3.Nei casi in cui l’esonero fosse ripartito tra più docenti , ciascun docente à effettuerà un orario di cattedra ridotto in ragione del numero di ore assegnate in virtù del parziale esonero dall’insegnamento.
LE PROPOSTE DELLE ARSA SUUL’ART. 50
Documento tecnico unitario delle Associazioni Regionali delle Scuole
Autonome sul possibile “modello” di rete territoriale (ai sensi dell’art. 50 L.
35/2012)
- Quali rischi e quali opportunità per l’Autonomia delle scuole?
La finalità delle reti territoriali non dovrebbe essere limitata esclusivamente alla gestione di aspetti specifici del servizio scolastico sul territorio, bensì, integrando quanto innovato dall’art. 50 della Legge 35/2012 con quanto già disposto dall’art. 7 del DPR 275/99, orientata al potenziamento dell’autonomia scolastica in quel territorio. Le reti non devono essere “schiacciate” sugli aspetti gestionali, trasformandosi in un “ufficio” e limitando di fatto l’autonomia delle scuole aderenti, ma essere al servizio dell’autonomia delle singole scuole, operando, anche attraverso una più marcata autonomia gestionale, per il raggiungimento di obbiettivi strategici finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa sul territorio che le scuole non potrebbero, da sole, raggiungere.
- Quali funzioni per le reti territoriali?
Nelle Linee guida dovrebbero essere esplicitati due ambiti di attribuzione di funzioni alle costituende reti territoriali:
- attribuzione di funzioni gestionali, in attuazione della riforma costituzionale del 2001, con il parziale trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dagli Ambiti Territoriali, con conseguente redistribuzione delle risorse, sulla base di accordi tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali;
- attribuzione di funzioni di potenziamento dell’autonomia scolastica e di interlocuzione con le altre autonomie e istituzioni a livello locale; tale attribuzione deve essere supportata da un esplicito riconoscimento da parte della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
3. Quale tipologia di reti territoriali?
- Si ritiene che il modello più adeguato allo svolgimento delle funzioni succitate sia quello delle reti “generaliste” permanenti, che si strutturano non su obbiettivi specifici, ma su tutti gli aspetti di gestione e miglioramento del servizio scolastico nel territorio;
- Ciò non preclude assolutamente alle scuole la partecipazione ad altre tipologie di reti (di scopo, funzionali, ecc.), che però non possono essere individuate quali assegnatarie delle funzioni previste dall’art. 50 e neanche delle funzioni di potenziamento dell’autonomia scolastica e di interlocuzione con le altre autonomie e istituzioni a livello locale;
4. Quale dimensionamento delle reti territoriali?
Le Linee guida dovrebbero individuare, in accordo con le Regioni, criteri per l’individuazione degli ambiti territoriali delle reti, tra i quali:
- Il numero “ordinatorio” minimo e massimo di Istituzioni Scolastiche da comprendere nella rete, funzionale alla possibilità di un’effettiva autodeterminazione delle reti e alla tutela delle singole autonomie; in linea generale, si ritiene che le reti territoriali debbano comprendere un numero limitato di istituzioni scolastiche e avere quindi necessariamente dimensione subprovinciale o, nei territori metropolitani, subcomunale;
- La coerenza con la rete interistituzionale del territorio (distretti sociosanitari, comuni, comunità montane, ecc.);
c)Il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione, che consenta da un lato la gestione unitaria e coordinata del servizio scolastico sul territorio e, nel contempo, il raccordo tra istituzioni del secondo ciclo in funzione dell’orientamento formativo e del contrasto alla dispersione scolastica;
d) I necessari correttivi per riconoscere le specificità delle Regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche storiche, o istituti collocati in zone disagiate quali le zone di montagna e le piccole isole;
5. Quali risorse per le reti?
■ Le risorse umane, strumentali, finanziarie, previste alle lettere “c” e “d” dell’art.50 vanno considerate come integrative rispetto a quelle assegnate alle singole scuole. Solo in tale prospettiva esse possono costituire strumento di potenziamento dell’autonomia, in grado di incentivare le scuole a ricercare soluzioni più efficaci ai bisogni del territorio, ad ampliare l’offerta formativa, accrescendo, al tempo stesso, la responsabilità dei risultati;
■ La rete potrà assolvere ai suoi compiti di gestione e sviluppo dell’offerta formativa territoriale solo in presenza di un organico “funzionale” (amministrativo e docente) specificamente destinato all’assolvimento di compiti di coordinamento e implementazione e non a compiti già previsti negli organici di ciascuna scuola; in nessun caso è invece accettabile l’erosione di risorse ai danni delle singole scuole, che già si vedono gravate a livelli ormai insostenibili di incombenze e responsabilità a fronte di continue diminuzioni di risorse e senza alcun riconoscimento;
■ Le linee guida dovrebbero prevedere l’introduzione di un bilancio autonomo di rete, separato da quello delle singole scuole, le cui modalità di gestione dovrebbero essere stabilite in sede di revisione del DI 44/2001; nel frattempo si potrà continuare a utilizzare il modello di gestione finanziaria mediante scuole “capofila”, ma chiarendo il trasferimento di decisionalità sull’utilizzo delle risorse dal Consiglio di Istituto della scuola capofila agli organi decisionali della rete territoriale, anche per evitare sprechi dovuti a duplicazioni di servizi all’interno della rete;
6. Quale rapporto con l’autonomia delle scuole? Quale struttura organizzativa e gestionale?
- Le linee guida devono sancire l’autodeterminazione delle reti territoriali, riguardo la regolamentazione interna e l’assegnazione delle funzioni di coordinamento e gestione alle singole scuole, attraverso l’adozione di statuti interni, ponendo come unici vincoli la democraticità e la collegialità delle decisioni e la salvaguardia dell’autonomia delle singole scuole, che vi aderiscono liberamente.
- All’interno delle reti territoriali la responsabilità decisionale sulle scelte gestionali e strategiche deve essere riservata ai dirigenti scolastici, quali rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche e garanti dell’offerta formativa sul territorio. La partecipazione delle altre componenti scolastiche e territoriali è assicurata a livello degli organi collegiali già esistenti nelle scuole aderenti.