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Le supplenze sui posti accantonati diventano fino al termine dell’attività didattica (30/06)

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Comunicato FLC CGIL – A ridosso della conclusione dell’anno scolastico, il Miur, dopo numerose sollecitazioni, fornisce, con la nota 4364/12 , le indicazioni per la regolarizzazione dei contratti stipulati fino a nomina dell’avente diritto sui posti accantonati sia per i docenti/educato che per gli ATA.

Nella nota si precisa che trattandosi di posti comunque solo disponibili, in quanto in attesa del titolare, le supplenze vanno considerate fino al termine delle attività didattiche (30/06) e pertanto vanno modificati in tal senso tutti i contratti stipulati confermando i supplenti in servizio .

Con questa modifica dei contratti l’intero periodo di supplenza si configura come fino al termine dell’attività didattica e ne assume il regime giuridico ed economico, secondo quanto stabilito nella nota 6635/11, ” Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo”

La nota

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