Vengono disciplinate tre ipotesi di mutamento d’incarico.
1) MUTAMENTO D’INCARICO DI SCUOLE DIMENSIONATE
(Art.19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito nella LEGGE n.111 del 15 luglio 2011):
Trattasi di scuole soggette ad accorpamenti e fusioni (vedasi istituti comprensivi) dove la scelta di uno dei due dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:
- accordo tra i dirigenti definito con l’USR di competenza
- anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento
- esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata
- numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola
2) MUTAMENTO D’INCARICO DI SCUOLE SOTTODIMENSIONATE (Art.19, comma 5, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito nella LEGGE n.111 del 15 luglio 2011, novellato dall’art.4, comma 69, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011-Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011).
Trattasi di scuole non soggette ad accorpamenti e fusioni, ma costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, alle quali non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma solo D.S. in reggenza. I D.S. in servizio nelle suddette sedi ‘avranno titolo’ a presentare domanda di mutamento d’incarico o mobilità interregionale, sia che siano in scadenza di contratto, sia che non lo siano, comunque solo dopo le operazioni di mobilità di cui al punto 1)
3) MUTAMENTO D’INCARICO DI SCUOLE SOTTODIMENSIONATE iN SITUAZIONI ECCEZIONALI DI ESUBERO
Trattasi di situazioni nella quali la disponibilità delle sedi conferibili sia inferiore al numero dei D.S. in servizio in ogni singola regione. In tal caso i D.S. in servizio nelle suddette scuole sottodimensionate, dopo le disponibilità assegnabili per norma (in genere sedi disponibili per tutto l’a.s. a causa di assenza del titolare), saranno assegnati sulle suddette sedi sottodimensionate con incarico annuale sulla sede ricoperta nell’a.s. 2011.2012. Ove dovessero residuare ancora altre sedi sottodimensionate queste verrebbero assegnate, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai D.S. cui sia stato conferito il suddetto incarico annuale applicando i seguenti criteri:
- preferenza espressa dal D.S.
- vicinanza tra le due sedi
- residenza del D.S.
Con quale remunerazione ad oggi non è dato sapere, presumibilmente gratis!
Tale contratto segue l’ultimo CIN del 15.04.2009, siglato prima del D.Lgs. 150/2009-decreto Brunetta, che richiama integralmente gli artt. 11, 13, 17, 18 e 20 del C.C.N.L.-AREA V sottoscritto in data 11.04.2006. Di tali articoli la sola lett.f)-comma 5-dell’art.11, l’intero art.17 e art.18, sono stati disapplicati dall’art.28 dell’ultimo CCNL AREA V del 15.07.2010. Il riferimento resta, dunque, all’art.11 (derubricato della lett.f), in quanto non è più prevista la mobilità professionale del vecchio CCNL sottoscritto il 11.04.2006, e agli articoli 13 e 20 del medesimo contratto in quanto non disapplicati, e l’art.9 del nuovo CCNL sottoscritto il 15.07.2010 in ambito di mutamenti di incarico. Tale CIN del 15.04.2009, oltre alle ipotesi di mutamento d’incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale, disciplina le ipotesi di conferma dell’incarico dirigenziale, di mutamento d’incarico in genere, e di mobilità interregionale. Specificando, altresì, che il D.S. assegnato ad una scuola diversa da quella richiesta può chiedere al Direttore dell’USR di competenza motivazione del suddetto diniego.
A parere della presente organizzazione sindacale non può essere un CIN a normare i criteri di assegnazione di nuovi incarichi dirigenziali, sia delle scuole sottodimensionate che non, che trovano il naturale alveo normativo:
a) nell’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. N. 165/01, che così recita «1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.»
b) nelCCNL-AREA V-sottoscritto il 15.07.2010 secondo cui “per quanto non previsto dal presente CCNL, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dal precedente CCNL (quello sottoscritto l’11.04.2006), nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs.n.150 del 27.10.2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve’.
Spetterà ad ogni U.S.R., adottare provvedimenti di mutamento d’incarico con atti amministrativi. Ove a giugno/luglio 2012, i singoli U.S.R., dovessero adeguarsi ai medesimi criteri seguiti fino ad oggi nelle operazioni di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali, di cui all’art.9 del CCNL AREA V del 15.07.2010 e art.11 del CCNL AREA V del 11.04.2006 criteri , alla luce del nuovo CIN 2012, dovrebbero essere i seguenti:
- conferma dell’incarico ricoperto (senza istanza di parte);
- mutamento di incarico dirigenziale di scuole sottodimensionate secondo l’ordine delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3);
- conferimento di nuovo incarico di scuole non sottodimensionate e a D.S. che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;
- mutamento d’incarico in presenza di contratto individuale;
- mutamento d’incarico in casi eccezionali;
- mobilità interregionale;
Siamo sempre nel campo delle ipotesi in quanto, con l’emanazione del D.Lvo. 150/2009 (Riforma Brunetta), ogni U.S.R., forte delle prerogative unilaterali concessogli dal novellato disposto legislativo, si è comportato di conseguenza, adottando provvedimenti di mutamento d’incarico con atti dirigenziali, per lo più continuando ad attenersi all’ultimo contratto integrativo nazionale siglato dalle parti (CIN del 15.04.2009), ma con il solo obbligo dell’informazione preventiva e non più di contrattazione con le OO.-SS.
Non si può accettare il comportamento di chi ha preferito “astenersi” e stare alla finestra a guardare per evitare prese di posizione che potrebbero non essere gradite a qualche socio abituato a anteporre interessi personali e interessi oggettivi.
Se si propongono soluzioni giuste, anche se non piacciono si accettano. Rimanere in silenzio e, quindi, accettare, che il “mutamento d’incarico dirigenziale di scuole sottodimensionate” preceda quello del “conferimento di nuovo incarico di scuole nonsottodimensionate” è una evidente e stridente ingiustizia e bisogna avere il coraggio di denunciarlo invitando i Direttori Generali ad agire di conseguenza. Il Dirigente di una scuola sottodimensionata ha diritto ad una sede, ma non può e non deve sceglierla prima di un dirigente in scadenza di contratto. E’ una evidente e palese ingiustizia che anche i diretti interessati devono obiettivamente riconoscere.
Il prossimo a.s. si perderanno circa 2.000 istituzioni scolastiche per accorpamento e/o fusione. O perché sottodimensionate. Questo il dettaglio per Regione:
REGIONI |
SEDI A.S. 2011/2012 |
DIMINUZIONE SEDI DI DIRIGENZA A.S. 2012/2013 |
ABRUZZO |
252 |
61 |
BASILICATA |
158 |
55 |
CALABRIA |
506 |
185 |
CAMPANIA |
1.330 |
363 |
EMILIA ROMAGNA |
556 |
43 |
FRIULI V.GIULIA |
194 |
32 |
LAZIO |
903 |
202 |
LIGURIA |
216 |
35 |
LOMBARDIA |
1.285 |
122 |
MARCHE |
266 |
49 |
MOLISE |
84 |
42 |
PIEMONTE |
655 |
86 |
PUGLIA |
896 |
227 |
SARDEGNA |
375 |
118 |
SICILIA |
1.146 |
283 |
TOSCANA |
524 |
71 |
UMBRIA |
166 |
40 |
VENETO |
701 |
124 |
ITALIA |
10.213 |
2.138 |
Si evince un quadro a tinte fosche che abbraccia sia aspetti di natura contrattuale, che di politica scolastica e offerta formativa sul territorio, tutti sinergicamente tesi a garantire quella qualità dei processi formativi presupposto indispensabile per dare concreta attuazione ai principi costituzionalmente garantiti di diritto di apprendimento degli allievi e di libertà di scelta educativa delle famiglie di cui ogni dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25 del D.Lvo. 165/2001, deve farsi garante. Ma proprio in un momento in cui si registra un dimensionamento ‘coatto’ con fusione e aggregazione di molte istituzioni scolastiche e inevitabile moltiplicazione di plessi, sezioni staccate e sedi coordinate facenti capo ad una medesima istituzione scolastica, s’introduce una normativa che non solo lascia inalterati i parametri dimensionali per il riconoscimento di esoneri e semiesoneri per i collaboratori vicari, ma addirittura li eleva. La conseguenza sarà che dal 1° settembre prossimo molte istituzioni scolastiche, benché numericamente con più alunni e più plessi, saranno private della possibilità di riconoscere al proprio collaboratore vicario esoneri e/o semiesoneri prima riconosciuti.
L’art. 19. del D.L. n.98 del 06.07.2011 convertito in L. n.111 del 15 luglio 2011 , n. 111 al comma 6. ha disposto che “il comma 4 dell’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato”. E’ abrogato nella parte in cui prevede che “l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate”. In pratica si sono inaspriti i parametri per riconoscere l’esonero o il semiesonero ai collaboratori vicari nelle scuole articolate su più sedi (vedasi per esempio gli istituti comprensivi), annullando quella norma di favore che abbassava tale limite di un quinto. Pertanto ad oggi i limiti per riconoscere o meno tali esoneri/semiesoneri restano quelli fissati dai commi 2 e 3, dell’art.459, del D.Lgs.297/94.Comma 2.“ i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi”.Comma 3. “i docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi”.
Prepariamoci ad un nuovo anno scolastico all’insegna della confusione, dell’incertezza, del volontariato, del sovraccarico di lavoro per i dirigenti che continueranno ad essere retribuiti come “pezzenti”.
Da una parte le OO.SS., ora divise, ma felici del solo fatto, che sono stati consultati (vedi dichiarazione a verbale), dall’altra un Legislatore cieco e sprovveduto che non ha capito che nella formazione, nella cultura bisogna investire non tagliare. I tagli vanni fatti, ma in ben altra direzione e lo scenario è sotto gli occhi di tutti.
Chi dobbiamo ringraziare? E’ ora che i Dirigenti scolastici aprano gli occhi e traggano le dovute e logiche conclusioni valutando attentamente e analizzando le motivazioni della fine della luna di miele della pentiade.
Occorre che la categoria riprenda il vecchio progetto, sempre valido ma annullato dall’avidità e sete di potere di un solo personaggio, di unirsi in un’unica associazione nella quale vigano regole democratiche che consentano ai soci di decidere e non di subire.
Fino a quando i dirigenti non prenderanno ad esempio e modello l’A.N.M., unendosi tutti, nessuno escluso, in un’unica associazione le sorti della categoria non miglioreranno.